Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33188 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXXXX) il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di Imperia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXX, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di furto, commesso in data 25 ottobre 2015, oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 13 luglio 2016, con il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova del 24 febbraio 2017, commesso nel gennaio 2015, nonchŁcon i reati oggetto della Corte di appello di Genova del 15 gennaio 2020, commesso il 13 settembre 2014 e della sentenza del Tribunale di Imperia del 9 luglio 2020, commesso il 30 novembre 2013.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXn, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la violazione degli art. 671 cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen., nonchØ la contraddittorietà e l’assenza della motivazione.
2.1. Il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice dell’esecuzione, pur dando atto che per alcuni reati indicati era già stata ritenuta la continuazione in esito ai giudizi di cognizione, per altro verso l’ha esclusa sul rilievo che l’agire del ricorrente Ł attribuibile a diverse e autonome decisioni indipendenti tra loro perchØ non oggettivamente connotate da un unitario processo motivazionale. Il ricorrente ha evidenziato che, dal provvedimento n. 525/24 Siep, risulta che i reati sono stati commessi a distanza di brevi periodi temporali e sono legati tra loro dal fatto di essere commessi per l’uso di sostanze stupefacenti, con la conseguente illogicità della esclusione dalla applicazione della disciplina della continuazione in ordine al reato oggetto della sentenza del Tribunale di Imperia del 13 luglio 2016. Inoltre, il ricorrente ha evidenziato che, alla luce della mancanza di una stabile attività lavorativa in capo al richiedente, ben può ravvisarsi la volontà del ricorrente di consumare i diversi delitti con l’evidente finalità di procurarsi un
illecito profitto e foraggiare il proprio stato di tossicofilia, ancorchØ non abbia mai avuto intenzione di seguire programmi terapeutici.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. Giova preliminarmente ricordare che secondoSez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01), il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Inoltre, si Ł altresì affermato che in tema di reato continuato, l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purchØ significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 – 01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della diversa tipologia dei reati, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso). Al fine dell’accertamento della sussistenza del medesimo disegno criminoso questa Corte ha altresì affermato che il giudice dell’esecuzione, ponendo a raffronto le sentenze, deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso – tra cui, come già sopra evidenziato, la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo – onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01).L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 (dep. 2019), COGNOME, Rv. 275222 – 01).
Tanto premesso, l’ordinanza censurata non ha dato corretta applicazione ai principi sopra enunciati, essendosi limitata ad una motivazione assertiva e generica. In primo luogo, nella decisione non si rinvengono argomentazioni che, ai fini del diniego dell’istanza, diano conto delle modalità della commissione dei fatti, pur evidenziandosi in essa che si tratta di condotte criminose che hanno determinato una lesione ad un identico bene giuridico di categoria; sul punto, l’ordinanza, con motivazione priva di specificità rispetto al caso concreto, ha escluso la sussistenza di elementi di fatto inequivocabilmente indicativi dell’esistenza, nella rappresentazione mentale dell’istante, di un programma criminoso di tipo unificante, senza tuttavia indicare gli elementi di fatto che portano a escludere la preordinazione delle diverse violazioni. NØ il dato temporale viene fatto oggetto di puntuale valutazione. Inoltre, l’ordinanza non si Ł confrontata con il provvedimento del 9 novembre
2021 del Tribunale di Imperia che ha riconosciuto la continuazione in relazione a fatti commessi dal 2013 al 2016, come risulta dal n. 19 del certificato del casellario, omettendo di considerare il principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790 – 01).
Va, altresì, rilevato che il provvedimento censurato ha omesso di confrontarsi specificamente con la certificazione attestante la condizione di tossicodipendenza del ricorrente che, sebbene in cura presso il Dipartimento Salute mentale e delle Dipendenze in data successiva alla perpetrazione dei reati, come rilevato nella medesima ordinanza, risulta conosciuto al predetto Dipartimento per problemi concernenti dipendenza da cannabinoidi dall’anno 2011. La mancata valutazione di tale dato risulta integrare un inadempimento all’onere argomentativo alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019 (dep. 2020), COGNOME, Rv. 278187 01). A tal riguardo, va, peraltro, rilevato che in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME NOME, Rv. 275420 – 01)
In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia, affinchØ, in piena autonomia decisionale, colmi le lacune evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia Così Ł deciso, 04/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.