Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIARRE il 13/03/2001
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 22 marzo 2024, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato COGNOME COGNOME per i reati di cui all’art.81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di cocaina, divisa due buste da 70 grammi ciascuna, hashish e marijuana, divisi in buste e panetti per un ammontare complessivo di alcuni chili, rinvenuti insieme a strumenti per il confezionamento delle sostanze e a del danaro;
che, avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando l’errata applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., sul rilievo che le norme in tema di reato continuato possono applicarsi solo a fronte di una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazi mentre, nel caso di specie, le detenzioni di stupefacenti integravano un unico reato, data la natura di norma a più fattispecie dell’art. 73, l’unicità del cont spazio temporale, e l’ininfluenza di valutazioni relative all’oggettività giuri protetta, o al quantum di pena, dovendosi tenere conto solo delle modalità di verificazione della condotta tipica.
Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica critica dell argomentazioni a base della sentenza impugnata e, inoltre, inerente una ricostruzione giuridica dei fatti che risulta pienamente corretta;
che, sul punto, i giudici di merito ben evidenziato argomentato che vi è continuazione, non potendosi ritenere la condotta di detenzione di droghe leggere assorbita da quella di droghe pesanti, tenuto conto, sia della diversità dell disposizioni che sanzionano le due fattispecie, sia della gravità della condotta, che emerge dalle modalità concrete di verificazione del fatto, in quanto la quantità e gli strumenti utilizzati per lo spaccio di cocaina, da un lato, e i notevoli quantit di hashish e marijuana dall’altro, hanno lasciato logicamente intendere la sussistenza di diverse attività di spaccio, e dunque di diverse condotte;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritener che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.