Reato Continuato: Quando il Ricorso per un Errore di Calcolo della Pena è Inammissibile
L’istituto del reato continuato è un meccanismo fondamentale nel diritto penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, un’ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che le impugnazioni basate su presunti errori nel calcolo della pena devono fondarsi su un interesse concreto e attuale. In caso contrario, come vedremo, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile se il suo accoglimento porterebbe a un risultato peggiorativo per l’imputato stesso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, in accoglimento di un concordato sulla pena, aveva riformato una precedente decisione di un Tribunale. La Corte aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra un delitto di rapina aggravata e altri fatti già giudicati con sentenze irrevocabili. Di conseguenza, aveva rideterminato la pena complessiva a carico di un individuo in otto anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa.
Il Ricorso in Cassazione: Errore sul Reato Più Grave
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 81 del codice penale e l’illegalità della pena. Secondo la tesi difensiva, la Corte di Appello avrebbe commesso un errore nell’individuare il reato più grave, che funge da base per il calcolo della pena nel reato continuato. La difesa sosteneva che il reato più grave non fosse quello oggetto del procedimento in corso, ma un altro, contestato in una precedente sentenza, per il quale era stata inflitta una pena superiore. Questo errore avrebbe, secondo il ricorrente, viziato l’intero calcolo e reso illegale la sanzione finale.
La Decisione della Corte sul Reato Continuato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la necessità di un interesse concreto ad agire. Gli Ermellini hanno stabilito che l’appello dell’imputato, sebbene formalmente corretto nel denunciare un potenziale errore di calcolo, mirava a un risultato che, paradossalmente, si sarebbe rivelato controproducente per il suo stesso assistito.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità per Carenza di Interesse e il Divieto di “Reformatio in Peius”
La motivazione della Corte è chiara e si basa su una consolidata giurisprudenza. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per “carenza di interesse”. Ma cosa significa in pratica?
Il ricorrente chiedeva alla Corte di correggere l’errore del giudice di merito, indicando come reato più grave quello con la pena base più alta. Se la Cassazione avesse accolto questa tesi, avrebbe dovuto annullare la sentenza e il nuovo giudice, nel ricalcolare la pena, sarebbe dovuto partire da una base sanzionatoria più elevata. Ciò avrebbe inevitabilmente portato a una pena finale superiore a quella già inflitta.
Questo esito configurerebbe una “reformatio in peius” (un peggioramento della condanna), che si scontra con l’interesse stesso dell’imputato a ottenere un risultato a lui favorevole. La giurisprudenza ha chiarito che è inammissibile il ricorso che, contestando la valutazione sulla gravità dei reati, finirebbe per comportare la necessità di aumentare la pena base. L’interesse a ricorrere deve essere concreto e mirare a un vantaggio per chi impugna, non a un peggioramento della sua posizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento pratico. Non è sufficiente individuare un errore di diritto in una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile che dall’accoglimento del ricorso derivi un beneficio tangibile per il ricorrente. Nel contesto del reato continuato, un imputato non può contestare la scelta del reato più grave se la correzione di tale errore comporterebbe l’applicazione di una pena base più aspra e, di conseguenza, una condanna finale più pesante. La Corte ribadisce che il sistema delle impugnazioni non è un mero esercizio di stile per la correzione di errori formali, ma uno strumento a tutela di interessi giuridicamente rilevanti e concreti.
È possibile presentare ricorso se il giudice ha sbagliato a individuare il reato più grave nel calcolo della pena per il reato continuato?
Sì, ma solo se dalla correzione dell’errore deriva un vantaggio per l’imputato. Se la correzione portasse a una pena più severa, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Cosa significa “inammissibilità del ricorso per carenza di interesse”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché chi lo ha presentato non otterrebbe alcun beneficio concreto dal suo eventuale accoglimento. Anzi, come in questo caso, la sua posizione potrebbe addirittura peggiorare.
Cosa succede se l’accoglimento di un ricorso porta a una pena peggiore per l’imputato?
Se l’accoglimento del ricorso dell’imputato comporta la necessità di aumentare la pena base (ad esempio, individuando un reato più grave di quello considerato in precedenza), il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il sistema processuale non permette che l’iniziativa dell’imputato si traduca in un danno per lui stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Catania il 9/10/1982
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 18/2/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 12/10/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il delitto di rapina aggravata ascritto in rubrica e i fatti irrevocabilmente giudicati con le sentenze della stessa Corte nn. 1907/2020,2470/2021,1146/2023, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME in anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 2600,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge in ordine all’art. 81 cod.pen. e l’illegalità della pena, avendo la Corte di merito errato nell’individuazione del reato più grave, che doveva essere ravvisato nel delitto contestato al capo A) della sentenza n. 1907/2020 in relazione al quale risulta inflitta una pena superiore a quella determinata per il reato contestato nell’odierno procedimento.
Il ricorso è inammissibile in quanto la pena concordata dalle parti e recepita dal giudice d’appello non è illegale, secondo le indicazioni di Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689-01 e questa Corte ha chiarito in tema di reato continuato che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un’inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe (come nella specie) una “reformatio in peius” della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave. (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804-01; Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Valenti, Rv. 282894-01).
4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME