Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37097 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37097 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Messina del 26/02/2025, depositata il 27/05/2025;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza depositata il 27 maggio 2025 la Corte di appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse del condannato COGNOME NOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90,
commessi in Barcellona Pozzo di Gotto e comuni limitrofi sino al luglio del 2005, contestati nell’ambito del proc. pen. n. 598/07 R.G.N.R., in relazione ai quali l’istante è stato condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione con sentenza n. 1687/07 del 11 luglio 2007 della Corte di appello di Messina, irrevocabile il 16 ottobre 2008; b) i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, commessi in Barcellona Pozzo di Gotto in epoca anteriore e prossima al luglio 2013, contestati nell’ambito del proc. pen. n. 350/19 R.G.N.R., in relazione ai quali il COGNOME è stato condannato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 402/14 del G.U.P. del Tribunale di Messina, alla pena di anni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa con sentenza n. 116/22 del 25 luglio 2022 della Corte di appello di Messina, irrevocabile il 16 febbraio 2024.
Nell’esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione, la Corte ha anzitutto premesso che dalla motivazione della sentenza di cui al punto b) è possibile apprezzare come il NOME, arrestato il 14 febbraio 2006, sia rimasto detenuto in carcere sino alla data del 1 agosto 2012 e come, riacquistata la libertà, abbia assunto le redini di un’organizzazione criminale stabilmente dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti sino a quel momento gestita, in piena autonomia, dal fratello NOME.
Ha quindi evidenziato come la composizione soggettiva della consorteria appena menzionata sia radicalmente diversa rispetto a quella per la quale il COGNOME ha riportato condanna nell’ambito del pregresso procedimento penale n. 598/07 R.G.N.R. e come detta circostanza, ove valutata in uno al rilevante iato temporale che separa la consumazione dei delitti per i quali il predetto è stato condannato, imponga di ravvisare, a fondamento della manifestata adesione alle due associazioni criminali delle quali è stato ritenuto parte, due distinte deliberazioni, ben lontane dal poter essere intese quali espressione di un unico e preventivo disegno criminoso.
Ha pertanto sostenuto come nei fatti per i quali il COGNOME ha riportato condanna debba piuttosto ravvisarsi l’espressione di una generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e/o circostanze di natura contingente cui non può attribuirsi alcuna dignità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
NOME propone, con l’assistenza degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ricorso per cassazione con il quale censura la manifesta illogicità del provvedimento impugnato e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Rappresentano i difensori che una sistematica considerazione delle sentenze di condanna in relazione alle quali è stata invocata l’applicazione del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. permetta di cogliere come esse abbiano riguardo ad
una stessa consorteria criminale ex art. 74 d.P.R. 309/90 – da tempo operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e costituente articolazione del gruppo criminale di tipo mafioso attivo nel medesimo contesto – e consenta, in particolare, di apprezzare «l’ascesa del COGNOME», condannato anche come partecipe dell’RAGIONE_SOCIALE a partire dai primi anni del 2000, «al ruolo verticistico nell’ambito del sodalizio volto al traffico di stupefacenti» che, nel tempo, ha subìto inevitabili quanto fisiologiche variazioni quanto alla sua componente soggettiva.
Evidenziano, alla luce di ciò, come le circostanze fattuali valorizzate dalla Corte di appello di Messina a fondamento del provvedimento di rigetto – in particolare, proprio la differente composizione delle due congreghe – non possano ritenersi, se non attraverso un iter motivazionale illogico e contraddittorio, dimostrative del fatto che l’affiliazione alle due associazioni criminali delle quali il RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto organico costituisca l’espressione di due autonomi disegni criminosi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la motivazione con la quale il Giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione è immune da aporie logiche e che le censure difensive si esauriscono in una sterile critica cui è estranea la prospettazione di vizi tutelabili in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Prima ed al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta decisione si rende necessario evidenziare come, al di là di generici riferimenti operati alla presenza di errores in procedendo o in iudicando, il motivo che è stato in concreto posto a fondamento del ricorso è unico ed investe, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato. Come appena evidenziato, ciò di cui i difensori si dolgono è, infatti, l’omessa valutazione di una peculiare circostanza di fatto della quale la sentenza della Corte di appello di Messina irrevocabile il 16 febbraio 2024 darebbe contezza e, cioè, il fatto che l’aggregato mafioso da decenni operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto sarebbe stato stabilmente attivo, nello stesso ampio contesto temporale, attraverso taluni suoi sodali, anche nel settore dello smercio delle sostanze stupefacenti.
E’ a tale dato di fatto, che viene indicato come obliterato dal Giudice dell’esecuzione, che i difensori attribuiscono un decisivo peso specifico, poiché da esso – e solo da esso – sarebbe possibile inferire come le due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90, alle quali il COGNOME è stato ritenuto organico, abbiano costituito,
invero, la medesima consorteria criminale colta nel suo divenire, nell’ambito di due distinti procedimenti penali, in relazione a contesti temporali tra loro diversi ed effettivamente lontani, un’unica congrega, cioè, alla quale il ricorrente avrebbe aderito per effetto di una medesima determinazione criminosa.
Orbene, così delineato il thema decidendum, va ricordato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non possa limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nel provvedimento impugnato o che in quest’ultimo sia stato trascurato; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
All’adempimento di detto articolato onere il ricorrente si è sottratto.
Il presente ricorso, dopo aver censurato l’ordito motivazionale del provvedimento ed aver lamentato la carenza valutativa di un elemento indicato come decisivo nella valutazione dell’istanza, non è stato, infatti, corredato di quei passi delle sentenze definitive nelle quali la ricostruzione fattuale sopra menzionata sarebbe stata validata.
Detta carenza, per l’effetto, rende il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità (tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01), nel senso che l’atto di impugnazione non identifica, già sul piano delle deduzioni difensive, le concrete emergenze idonee a rappresentare la base obiettiva della critica rivolta alle conclusioni del provvedimento impugnato, traducendosi in affermazioni assertive e meramente riva I utative.
GLYPH Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, COGNOME NOME essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 ottobre 2025.