Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39862 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39862 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ha quindi individuato la pena più grave in quella di cui all’art. 628 cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano, irrevocabile 18 gennaio 2019, ha applicato l’aumento per continuazione per i reati separatamente giudicati con le altre due sentenze, rispettivamente fissandoli in tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa e in due anni e due mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa, rideterminando la pena complessiva unica in sedici anni di reclusione ed euro 3.150,00 di multa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, che ha dedotto vizio di violazione di legge e di motivazione.
Il Giudice, nel determinare la pena complessiva unica, ha violato il disposto dell’art. 81 cod. pen., poiché non ha proceduto alla doverosa preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione; solo successivamente, sulla pena come determinata per il più grave, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Inoltre, lamenta che l’indicazione delle porzioni di aumento per i reati ritenuti unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen. non è stata accompagnata da alcuna motivazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 10 febbraio 2023, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito
in continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave – e sol successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030).
Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216). In particolare, Sez. U. COGNOME, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Infine, si è chiarito che, quando – operata la scelta della pena base nel rispetto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. – il giudice intenda confermare l’entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva.
Nel caso ora in esame, dall’ordinanza impugnata emerge che il giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi.
In primo luogo, ha considerato reato più grave «quello di cui alla sentenza sub 1)» (ovverosia quella della Corte di appello di Milano, irrevocabile 18 gennaio 2019) ed ha considerato come pena base quella di dieci anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, trascurando di considerare che detta sentenza riguardava due fattispecie di rapina.
In secondo luogo, non ha reso comprensibili i criteri in base ai quali – una volta fissata la pena base per il più grave reato di cui all’art. 628 cod. perì. – è giunto alla pena finale di sedici anni di reclusione, avendo omesso, con riferimento agli aumenti interni ex art. 81 cod. pen., anche qualsiasi rinvio ovvero riferimento alla relativa motivazione del giudice di cognizione.
Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l’ordinanza impugnata per la parte di essaValla determinazione del trattamento sanzionatorio inerente agli aumenti a seguito della ritenuta continuazione, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia.
Così deciso il 28 aprile 2023
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