Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva tempestivamente depositata in data 15/05/2025
con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso ribadendo le considerazioni ivi espresse;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge con riferimento all’art. 84 cod. pen in relazione agli artt. 56-628 cod. pen.
per mancato assorbimento dell’illecito contestato al capo 3) in quello di cui al capo
2), oltre ad essere reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello sulla scorta dei dati fattuali a disposizione (cfr. pagg. 3-4),
è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale afferma che «in
tema di rapina, in presenza di una pluralità di persone offese e di un’azione connotata dall’esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a
realizzare l’offesa nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata quoad poenam quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 9330 del 30/11/2018, dep. 2019, COGNOME‘, Rv. 275526, si veda anche Sez. 2, n. 6362 del 15/02/1996, COGNOME, Rv. 205375 secondo cui, qualora la rapina venga commessa in danno di più persone in un unico contesto e rapida successione temporale tra le singole sottrazioni, si configura un’ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.