Reato Continuato in Caso di Rapina: La Decisione della Cassazione
Quando un’unica azione criminale, come una rapina, colpisce più persone, ci troviamo di fronte a un singolo reato o a tanti reati quante sono le vittime? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna sul tema del reato continuato, offrendo chiarimenti cruciali. Questa figura giuridica, prevista dall’articolo 81 del codice penale, è fondamentale per determinare il corretto trattamento sanzionatorio in casi di pluralità di illeciti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
I Fatti del Caso: Una Rapina con Pluralità di Vittime
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un giovane imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per rapina. L’elemento centrale della vicenda era la commissione del reato ai danni di più persone all’interno di un unico contesto temporale e spaziale. La difesa mirava a far riconoscere la fattispecie come un unico reato, ma la Cassazione ha seguito un orientamento consolidato, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando l’impostazione dei giudici di merito.
La Disciplina del Reato Continuato
Il reato continuato rappresenta un istituto di favore per l’imputato. Esso consente di unificare, ai fini della pena, più reati commessi in esecuzione di un unico progetto criminale. Invece di sommare aritmeticamente le pene previste per ogni singolo delitto (cumulo materiale), si applica la pena per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (cumulo giuridico). La ratio della norma è quella di mitigare la sanzione per chi, pur compiendo più azioni illecite, dimostra una ridotta capacità a delinquere, in quanto mossa da un’unica deliberazione.
L’Applicazione del Reato Continuato alla Rapina Plurioffensiva
La questione centrale affrontata dalla Corte è se una rapina commessa in un unico momento, ma che lede il patrimonio e la libertà personale di più soggetti, debba essere considerata un reato singolo o una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Secondo la Cassazione, la risposta è netta: si configura un’ipotesi di reato continuato. Ogni vittima rappresenta un distinto soggetto passivo del reato, e di conseguenza si realizzano tanti delitti di rapina quante sono le persone offese. L’unicità del contesto e la rapida successione delle azioni non trasformano la pluralità di delitti in un reato unico, ma sono proprio gli elementi che permettono di ricondurli a un medesimo disegno criminoso, attivando così la disciplina dell’art. 81 c.p.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Citando precedenti specifici (Sez. 2, n. 9330 del 2019 e Sez. 2, n. 6362 del 1996), i giudici hanno sottolineato che la rapina è un reato complesso che offende due beni giuridici: il patrimonio e la libertà personale. Quando l’azione criminosa si rivolge contro più individui, si verifica una lesione distinta e autonoma per ciascuno di essi. Pertanto, si configura una pluralità di delitti, il cui numero è pari a quello degli ‘eventi antigiuridici’ prodotti, ovvero al numero delle persone rapinate. L’unicità del disegno criminoso che lega queste azioni non ne esclude la pluralità, ma permette di applicare il più favorevole regime sanzionatorio del reato continuato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. La qualificazione di una rapina plurioffensiva come reato continuato ha dirette conseguenze sulla determinazione della pena e sulla corretta applicazione della legge. La decisione chiarisce che la tutela individuale di ogni vittima prevale sull’unicità dell’azione, confermando che ogni persona offesa è titolare di un bene giuridico autonomo meritevole di protezione. Per l’imputato, ciò significa che non potrà beneficiare della qualificazione del fatto come reato unico, ma potrà comunque avvalersi del trattamento più mite previsto per la continuazione, evitando la ben più gravosa somma matematica delle pene.
Una rapina commessa ai danni di più persone contemporaneamente è considerata un unico reato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che in questi casi si configura un’ipotesi di reato continuato. Ciò significa che vengono commessi più delitti, in numero pari a quello delle persone rapinate, unificati dal medesimo disegno criminoso.
Che cos’è il reato continuato secondo l’articolo 81 del codice penale?
È una figura giuridica che si applica quando un soggetto, con un unico piano (medesimo disegno criminoso), commette più reati. La legge prevede un trattamento sanzionatorio più mite, applicando la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/04/2003
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva tempestivamente depositata in data 15/05/2025
con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso ribadendo le considerazioni ivi espresse;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di
legge con riferimento all’art. 84 cod. pen in relazione agli artt. 56-628 cod. pen.
per mancato assorbimento dell’illecito contestato al capo 3) in quello di cui al capo
2), oltre ad essere reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello sulla scorta dei dati fattuali a disposizione (cfr. pagg. 3-4),
è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale afferma che «in
tema di rapina, in presenza di una pluralità di persone offese e di un’azione connotata dall’esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a
realizzare l’offesa nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata quoad poenam quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 9330 del 30/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275526, si veda anche Sez. 2, n. 6362 del 15/02/1996, COGNOME, Rv. 205375 secondo cui, qualora la rapina venga commessa in danno di più persone in un unico contesto e rapida successione temporale tra le singole sottrazioni, si configura un’ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.