Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24891 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24891 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a null (MAROCCO) il 26/04/1996 avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 gennaio 2025 respingeva l’istanza depositata nell’interesse di NOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra quattro sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Milano per reati di furto consumato e tentato commessi nel gennaio 2023 e nell’aprile e luglio 2024.
Secondo il Tribunale, al di là della contiguità temporale fra i reati di cui alle prime due sentenze, non vi sarebbero elementi che consentano di ricondurre tutti i fatti alla medesima previa unitaria ideazione criminosa.
Nel primo caso, infatti, i furti erano stati commessi all’interno della stazione centrale ma in danno di due diversi esercizi pubblici ed egli ricopriva ruoli differenti nei due differenti casi; nel terzo caso egli aveva operato da solo alla stazione di INDIRIZZO e nel quarto caso aveva agito da solo sulla pubblica via.
L’istante era stato tratto in arresto a seguito del furto di cui al punto 2) e quindi i fatti sub 3) e 4) sono stati commessi dopo un periodo di carcerazione e dopo l’intervento di ulteriori condanne a suo carico.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il ricorrente precisava di avere chiesto il riconoscimento della continuazione tra due distinti gruppi di sentenze, in particolare fra le sentenze sub 1) e sub 2) e fra le sentenze sub 3) e 4).
Quindi, da un lato, la motivazione si appaleserebbe carente poichŁ non ha dato risposta a tale istanza e, dall’altro si appaleserebbe illogica poichØ, pur riconoscendo il Tribunale la contiguità spazio temporale fra i fatti di cui alle prime due sentenze, nonostante ciò escludeva il medesimo disegno criminoso.
Analoga illogicità affetterebbe il rigetto rispetto alle ulteriori sentenze posta la omogeneità dei reati, il ravvicinato arco temporale.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo
la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Secondo un insegnamento di questa Corte cui si intende dare continuità l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi piø reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01)
Nessun vizio di motivazione affligge l’impugnato provvedimento che ha vagliato l’istanza anche cercando elementi unificatori dei reati per gruppi, senza individuarne alcuno, come richiesto dal ricorrente.
Il provvedimento ha altresì individuato come ulteriore elemento ostativo al riconoscimento dell’unitarietà del disegno criminoso la circostanza che per i fatti di cui alla sentenza n. 2) il richiedente abbia subito una carcerazione che dunque si Ł temporalmente interposta rispetto ai fatti di cui alle sentenze nn. 3) e 4).
Sebbene, infatti, si sia affermato che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non Ł di per sØ idonea ad escludere l’identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quelli in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni. (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276842 – 01), nel provvedimento impugnato vengono offerte ragioni ulteriori a sostegno della esclusione del riconoscimento della continuazione.
Innanzitutto, Ł denunciato un vizio totale di allegazione sul punto da parte del richiedente e, inoltre, sono evidenziate le modalità assolutamente differenti di perpetrazione dei furti, in luoghi differenti, con complici, ovvero senza complici, oltre al dato che fra i fatti di cui al primo gruppo e quelli di cui al secondo, nonchØ fra il fatto di cui alla sentenza n. 3) e 4) Ł decorso un significativo lasso di tempo.
A fronte degli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato che depongono per l’insussistenza dell’unicità del disegno criminoso non sono allegati nØ all’istanza nØ al ricorso dati di segno contrario che consentano di superare le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Il giudice dell’esecuzione ha affermato che i fatti appaiono realizzati e concepiti in difetto di qualunque collegamento ideativo fra loro, in un contesto di abituale dedizione ad una determinata tipologia di delitto, pertanto li si può definire non quali parti del medesimo disegno criminoso, quanto – piø che altro – espressioni della adesione ad uno stile di vita deviante.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME