Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41826 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41826 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SALA NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Isernia, in funzione di giud dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, intesa al riconosci della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione separatamente giudicati in sede di cognizione.
Dal provvedimento si apprende che l’unitarietà del programma criminoso invocata dall’istante sulla scorta dell’omogeneità delle condotte (truffe) esclusa perché tale circostanza non era ritenuta decisiva per l’inv riconoscimento dell’istituto «che richiede un effettivo e concreto accertame fondato su ulteriori elementi, i quali tuttavia, non sono stati rigorosam positivamente provati».
Ricorre COGNOME per cassazione, tramite il difensore di fiducia e deduce motivi.
2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen.
Il provvedimento impugNOME muove da premesse errate posto che, le condotte tenute dall’istante sono omogenee, trattandosi di violazioni dell’art cod. Pen. ed essendo consistite nella pubblicazione su siti web di false proposte di lavoro edile, per le quali le persone raggirate versavano somme di denaro. diversità del /ocus commissi delícti rileva il ricorrente – è solo apparente e determinata dalla realizzazione per via telematica di tali fattispecie crimino riprova dell’ideazione preventiva di tutti i fatti reato vi è che le condot state poste in essere in un ampio arco temporale, ma senza soluzione continuità e che l’unica cesura era coincidente con il periodo in cui il ric era stato detenuto e, una volta scarcerato, egli era torNOME a delinquere medesimo modus operandi.
Tali elementi, del tutto negletti dal giudice a quo, erano stati dedotti e argomentati tanto nell’istanza, formulata personalmente dal condanNOME, quan nella memoria successivamente depositata.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 111 Cost.
Segnala che il provvedimento oggi oggetto di ricorso è perfettamente identico ad altro precedente, emesso due anni prima dal medesimo Tribunale, fronte di una richiesta formulata da COGNOME avente contenuto più ridotto, po riguardante un minor numero di sentenze con riferimento alle quali si invoca l’istituto della continuazione. L’utilizzo della tecnica del copia-incolla info integra una totale assenza di motivazione.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione.
Il giudice dell’esecuzione, dopo una manifesta contraddizione argomentativa, rileva l’assenza dei presupposti della medesimezza del disegno criminoso sul scorta del mero richiamo al principio espresso in una sentenza della Corte legittimità e di vuote formule che non rendono ragione dell’avvenuta disamin degli elementi posti alla sua attenzione con l’istanza introduttiva dell’incid esecuzione e la con successiva memoria difensiva.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto c requisitoria scritta depositata in data 27 aprile 2027, ha prospe l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito espresse.
La motivazione dell’ordinanza appare carente, in rapporto all’invocat continuazione, ove non contraddittoria, poiché – al di là del laconico richia principi espressi dalle Sezioni Unite Gargiulo, n. 28659 dell08/06/2017, R 270074 – a fronte di un’istanza introduttiva dell’incidente di esecuz articolata e puntuale, il Giudice dell’esecuzione, dopo avere affermat «sussistenza dell’unicità del disegno criminoso», è contraddittoriame pervenuto al diniego del beneficio, peraltro sulla scorta di una motivaz meramente apparente.
Il Tribunale, come segnalato dal ricorrente, non ha dato adeguato cont della propria motivazione a fronte del complesso degli elementi segnala dall’istante e, segnatamente, l’omogeneità delle condotte, il comune modus operandi, la circostanza che la natura “telematica” della condotta no permetteva di stabilire ove il ricorrente si trovasse effettivamente al mom della loro realizzazione, privando di rilievo l’elemento della diversità del lu commissione dei reati.
Se è, infatti, pacifico che «Ai fini del riconoscimento della continuazi l’utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura, non è per sé sintomatico del necessario requisito dell’unitaria predeterminaz criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie d costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della re tecnologia» (Sez. 2, n. 287 del 23/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 285512) altrettanto innegabile che il giudice dell’esecuzione, nel caso che ci occupa
ha tuttavia chiarito le ragioni per le quali ha escluso, per condotte anal alcune delle quali commesse in un arco temporale contenuto, la medesinnezza del disegno criminoso, a suggerire la sussistenza della quale può concorr anche l’impiego di un unico instrumentum criminis.
Osserva, inoltre, il Collegio, che – come segnalato dal ricorrente – il Gi dell’esecuzione, in data 16 settembre 202, aveva rigettato una precede istanza di applicazione della continuazione formulata da COGNOME, riguardante numero inferiore di sentenze, ma parzialmente coincidenti con quelle indica nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione che ci occupa.
Sicché il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, dovrà altresì valut preclusione derivante dall’eventuale definitività del provvedimento citato, non siano stati dedotti elementi nuovi.
Il principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem opera, invero, anche in sede esecutiva, iscrivendosi in esso la regola che imp al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costit mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui medesimi element provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questi giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesis ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 2998 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406).
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale d Isernia, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proc nuovo esame dell’istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei ri sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d Isernia.
Così deciso il 9 giugno 2023
Il Consigliere estensore
ILPresidente