Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1535 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25584/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo g emessa nei confronti di NOME COGNOME condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reat agli artt. 640, 477 – 482 e 648 cod. pen.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ord mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribun Como n. 111/2019, divenuta irrevocabile.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE c proposte
3.1. In via di stretto diritto va osservato che il riconoscimento della continuazione, n anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di u approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità RAGIONE_SOCIALE vi del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della c la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commi del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenzia essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suin successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, Sentenza 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270074 – 01).
3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, adeguandosi ai suddetti principi di d motivazione corretta, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali (v. pag ritenuto che non vi fossero gli estremi della continuazione, essendo stati, fra l’alt consumati entro un diverso contesto temporale e difettando la prova di un medesimo diseg criminoso preordinato alla data di commissione dei primi reati
Trattasi, quindi, di censure sostanzialmente attinenti al merito della decisione in qu propone una diversa lettura degli atti processuali e si tenta, in modo surrettizio, una riva di quegli stessi elementi fattuali già presi in esame dalla Corte territoriale, indagine giudice di legittimità.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la c del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ric determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente