Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9962 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9962 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 24 settembre 2025 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da RAGIONE_SOCIALE COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità dei comportamenti criminosi e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale tali condotte illecite si erano concretizzate.
Avverso questa ordinanza RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un’unica doglianza.
Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale di Napoli, nel respingere l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione invocato nell’interesse della condannata, non aveva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni presupposte, attestata dall’omogeneità esecutiva e dalla contiguità temporale che le caratterizzava, irragionevolmente disattesa in sede esecutiva. Tali connotazioni, del resto, erano rese evidenti dalla circostanza che i beni contraffatti erano posti in vendita dalla condannata, all’interno del suo esercizio commerciale, in un arco temporale ristretto.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione della ricorrente, perchØ in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi che, per i fatti di reato giudicati alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento censurato, non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta un’adeguata verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da COGNOME nella sua originaria istanza esecutiva.
Occorre, in proposito, precisare che tali fatti di reato di cui si controverte, oltre a riguardare la stessa fattispecie, ascritta a COGNOME ai sensi degli artt. 474 e 648 cod. pen., risultavano accertati nelle date del 27 febbraio 2009 e del 29 marzo 2009, in relazione all’attività commerciale di vendita al dettaglio svolta dall’imputata a Napoli.
Tuttavia, il Tribunale di Napoli, a fronte di tali dati circostanziali, altamente sintomatici, si limitava ad affermare, in termini oggettivamente assertivi, che le condotte illecite di cui ai punti 1 e 2 non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili, pur in presenza della situazione di evidente contiguità, spaziale e temporale, che connotava tali comportamenti. Ci si limitava, infatti, ad affermare, nell’unica pagina di cui si componeva il provvedimento impugnato che, per tali ipotesi di reati, che non venivano richiamate nemmeno per relationem , la istante aveva invocato l’applicazione della disciplina della continuazione, ma non aveva «evidenziato elementi utili ad individuare, oltre alla mera responsabilità dell’istante i motivi a delinquere e le circostanze dell’azione».
Il Giudice dell’esecuzione, dunque, non dava adeguato conto del fatto che le condotte illecite presupposte riguardavano comportamenti criminosi tipologicamente omogenei ed erano stati commessi nello stesso contesto spaziale, temporale e commerciale,
rappresentato dall’esercizio commerciale gestito da Lu COGNOME.
Su questi, fondamentali, dati circostanziali, invero, si imponeva una verifica giurisdizionale approfondita, finalizzata a escludere che la contiguità spaziale, temporale e commerciale, che, quantomeno in apparenza, connotava le ipotesi di reato di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell’interesse di NOME COGNOME, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. Le deduzioni difensive, del resto, non potevano ritenersi smentite sulla base delle argomentazioni meramente assertive e svincolate dalle emergenze processuali esplicitate nel provvedimento censurato, con cui il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto confrontarsi in termini stringenti.
Deve, infine, evidenziarsi che, nel giudizio di rinvio demandato al Tribunale di Napoli, occorrerà tenere co4nto, allo scopo di valutare la dedotta omogeneità esecutiva delle condotte illecite di NOME COGNOME, dei parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, da ultimo ribaditi in Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01, secondo cui: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di napoli. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME