Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42664 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42664 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti due sentenze: 1) sentenza Corte d’appello di Napoli in data 2 dicembre 2019 definitiva il 20 giugno 2020 (per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, primo e secondo comma, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991) e 2) sentenza Corte d’appello di Napoli del 28 marzo 2014 definitiva il 22 gennaio 2015 (per il reato di concorso in estorsione continuata pluriaggravata anche ex art. 7 legge n. 203 del 1991), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesinnezza del disegno criminoso.
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 81 comma 2 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Il ricorrente censura l’errata valutazione del giudice dell’esecuzione il quale ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza, omettendo di considerare gli elementi addotti dal ricorrente: osserva in particolare il ricorrente che NOME era stato condannato per il reato sub 1) quale partecipe col ruolo di preposto alle estorsioni e alla attività usuraria del clan RAGIONE_SOCIALE; quanto al reato sub 2) il giudice della cognizione COGNOME aveva ritenuto sussistente la nella COGNOME vicenda estorsiva, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991; peraltro in relazione ai due coimputati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, la sentenza’ sub 1) aveva riconosciuto la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza sub 2); proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, si duole il ricorrente della motivazione resa dal giudice dell’esecuzione, che, nel liquidare come la valutazione effettuata dalla Corte territoriale, aveva tuttavia omesso di valutare la circostanza che .
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va – pertanto – rigettato.
2. Questa Corte ha costantemente affermata, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, ch regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 – dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Inoltre, è stato – a più riprese – affermato che «l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).
Nel caso specifico, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che governano la subiecta materia.
Posto che risulta del tutto irrilevante la circostanza che la continuazione sia stata riconosciuta rispetto a posizioni diverse dall’attuale ricorrente, osserva la Corte come correttamente il Giudice dell’esecuzione abbia evidenziato l’assenza, in concreto, di elementi dai quali desumersi una preventiva programmazione degli episodi delittuosi.
Va infatti COGNOME ricordato come, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell’ambito dell’oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell’ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ai fini dell’operatività dell’istituto della continuazione, il presuppost indefettibile (l’unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamerto sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, COGNOME; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862). Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associa1:ivo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 .del 09/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013′ COGNOME, Rv. 257253). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programnnabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall’imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l’ingresso nell’Istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all’esclusivo interesse dell’imputato e non al rafforzamento dell’associazione). (Sez. 6 -, Sentenza n. 4680 del 20/01/2021 Ud. (dep. 05/02/2021 ) Rv. 280595 – 01
È quindi ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad
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)
associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio -Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017 Cc. (dep. 15/01/2018 ) Rv. 271984 – 01.
4. Nella concreta fattispecie la Corte d’appello di Napoli – con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità – ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno portata a reputare l’inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di cui alle sentenze oggetto dell’istanza. Ha in particolare evidenziato come dall’esame delle sentenze di merito emergesse con chiarezza che il fatto giudicato con la sentenza sub 2. (Corte d’appello di Napoli del 28 marzo 2014 definitiva il 22 gennaio 2015) fosse frutto di autonoma e estemporanea risoluzione, trattandosi di condotta realizzata tra il maggio 2007 e l’agosto 2008 ai danni di COGNOME NOME, senza che fosse enucleabile alcun elemento a sostegno dell’unicità del disegno criminoso con i fatti già giudicati inerenti la partecipazione all’associazione per delinquere, di cui alla sentenza sub 1..
Trattasi in particolare di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede. Basterà infatti rammentare come – in tema di giudizio di cassazione – restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 – , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 maggio 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME