Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10519 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10519 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME GRANDE COGNOME nato a Tropea il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 24/09/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la domanda proposta nell’interesse di NOME COGNOME e diretta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali lo stess è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9 maggio 2023; 2) sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 10 gennaio 1998; 3) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia del 22 novembre 2005; 4) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in data 10 gennaio 2006; 5) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 febbraio 2019.
La richiesta in oggetto veniva rigettata in quanto il giudice dell’esecuzione escludeva che i reati commessi dal condannato fossero espressione del medesimo disegno criminoso, in considerazione della distanza temporale intercorsa tra di essi e della loro parziale differente natura.
Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per il suo annullamento.
2.1. Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 671 del codice di rito in cui sarebbe incorso il giudic dell’esecuzione nel rigettare la sua domanda. Egli evidenzia che tutti i reati per i quali aveva chiesto il riconoscimento della continuazione erano espressione del medesimo disegno criminoso essendo tutti finalizzati alla affermazione del predominio dell’associazione mafiosa per la quale era stato riconosciuto colpevole in via irrevocabile e, in particolare, della conferma – anche mediante l’utilizzo delle armi – del suo ruolo egemone nel comune di Parghelia.
2.2. La Corte territoriale, invece, ha illegittimamente parcellizzato la originaria domanda limitandosi a richiamare il fattore temporale per escludere la fondatezza della richiesta; in sostanza, il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione ha preso in considerazione i singoli reati, senza valutarli nel loro complesso ed avere
così la conferma che essi erano tutti diretti alla supremazia del sodalizio mafioso in Parghelia.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
2.1. L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della
disciplina prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).
Ciò posto, si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha escluso l’identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le sentenze sopra indicate, avendo dato rilievo alla assenza di elementi dai quali desumere che tutti i reati fossero legati alla associazione di stampo mafioso. Invero, la Corte territoriale ha dato coerentemente rilievo alla distanza temporale (anche di anni) intercorsa tra di essi (alcuni reati in materia di armi risalgono ad epoca non coincidente con il delitto associativo), alla loro diversa natura, al carattere sicuramente contingente di alcuni di essi, ai diversi luoghi in cui le violazioni di legge erano state commessi e al fatto che alcuni di essi come, la violenza privata commessa dall’odierno ricorrente nel 2008 per motivi di viabilità, erano di carattere estemporaneo e nulla avevano a che vedere con il reato associativo.
3.1. Quanto poi alla violazione della legge armi sub 3) il giudice dell’esecuzione ha osservato, in modo razionale, che si tratta di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. dalla quale non si desume alcun elemento che consenta di ricollegare il reato in questione alla associazione di stampo mafioso, tenuto anche della assenza di precise allegazioni sul punto da parte del condannato.
3.2. In tale contesto i reati commessi sono stati ritenuti riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell’applicazione di istituti di favore nemmeno parzialmente.
3.3. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell’esecuzione non viene scalfito dalle censure (peraltro, in gran parte rivalutative) mosse con l’impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2026.