Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME03CLWCG) nato il 30/03/1987
avverso l’ordinanza del 7/10/2024 del Tribunale di Torino in funzione di Giudice dell’esecuzione dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse del condannato, di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con quattro sentenze di condanna, tutte relative al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., con vizio di motivazione), è manifestamente infondato perché denuncia difetto o contraddittorietà della motivazione che non si evince dalla lettura del provvedimento impugnato e perché comunque espone mere doglianze in punto di fatto, non consentite nella presente sede.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal Giudice dell’esecuzione con ineccepibile motivazione, non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineand9,che non poteva essere reputato rilevante, dal punto di vista unificante, il titolo dei reati e l’omogeneità del bene giuridico offeso, tenendo conto che le condotte illecite erano state seguite, tutte, da arresti in flagranza dell’imputato, dal successivo contatto con l’Autorità giudiziaria, con sottoposizione a misura restrittiva e con la ripresa della medesima qualità di delitti, reputati espressione di deliberazioni successive ed estemporanee, quindi non preventivate a monte, al momento dell’attuazione della prima condotta in addebito.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerate le censure devolute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Preside te
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