Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/serrtite le conclusioni del PG
Il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato satellite ex art. 605 cod. pen. di cui alla sentenza sub 2).
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto inrzialmente la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., proposta da NOME COGNOME con riferimento ai reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili:
sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 18 maggio 2023, irrevocabile 11 febbraio 2024, che ha condannato l’istante alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 2000 di multa per i reati di cui agli artt. 628, 605 e 610 cod. pen., commessi il 6 agosto 2009;
2) sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dalla Corte di appello di Roma il 17 luglio maggio 2012, irrevocabile l’8 ottobre 2013, che ha condannato l’istante alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 3000 di multa per i reati di cui agli arti. 628 e 605 cod. pen., commessi in Roma il 21 aprile 2010;
3) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14 gennaio maggio 2022, irrevocabile il 9 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha condannato l’istante alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro 934 di multa per i reati di cui agli arti. 628 e 605 cod. pen., commessi in Teano il 29 aprile 2010.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ravvisato l’esistenza di un unico disegno criminoso tra i fatti giudicati dalle sentenze sub 2) e 3), tenuto conto della omogeneità dei reati (rapine e sequestro di persona), della identità delle modalità esecutive (si tratta in tutti i casi di rapine a conducenti di Tir che venivano bloccat e incappucciati per talune ore, fino alla completa sottrazione e messa in sicurezza della refurtiva) e del breve intervallo temporale tra le varie condotte (appena 8 giorni di distanza).
La Corte territoriale ha invece negato l’unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui alla sentenza sub 1), evidenziando, anzitutto, come rispetto ad essi, non siano stati allegati elementi concreti idonei a dimostrare l’asserita unitaria programmazione; inoltre, il giudice ha osservato che gli stessi, pur avendo ad oggetto una rapina commessa in danno di autotrasportatori, sono stati commessi a distanza di oltre otto mesi dagli altri reati riuniti in continuazione, in concorso con diversi soggetti e in una località differente.
Quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per la riconosciuta continuazione parziale tra i reati sub 2) e 3), esso è stato fissato dal giudice dell’esecuzione nella misura di anni 6 mesi 8 di reclusione ed euro 1600 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni 7 di reclusione ed euro 1400 di multa per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., giudicato dalla sentenza sub 3), aumentata ad anni 9 mesi 2 di reclusione ed euro 1900 di multa per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. oggetto della sentenza sub 2), ulteriormente aumentata ad anni 10 di reclusione ed euro 2400 di multa per il reato ex art. 605 cod. pen. di cui alla medesima sentenza sub 2), ridotta per il rito abbreviato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce assenza di motivazione in ordine all’aumento di pena per il reato satellite di cui all’art. 605 cod. pen. giudicato con la suddetta sentenza sub 2), con un incremento fissato dal giudice dell’esecuzione in mesi 10 di reclusione ed euro 500 di multa.
Osserva il condannato come la quantificazione operata dalla Corte partenopea in relazione al suddetto reato, avrebbe imposto un obbligo motivazionale ancora più stringente, tenuto conto che essa è stata determinata in misura uguale a quella individuata dal giudice della cognizione (mesi 10 di reclusione ed euro 500 di multa).
2.2. Con il secondo motivo, COGNOME denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione ai fatti di cui alla sentenza sub 1).
Il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione, nel negare il beneficio invocato, abbia valorizzato unicamente il dato della distanza temporale, ritenendo peraltro che egli non abbia allegato alcun elemento concreto idoneo a comprovare l’esistenza del medesimo disegno criminoso; con ciò, dimostrando di non aver esaminato il contenuto dell’istanza introduttiva e delle sentenze accertative dei fatti, depositate dalla difesa a corredo dell’odierna richiesta.
Invero, dalla lettura dell’istanza de qua e delle allegate sentenze, si evince chiaramente la sussistenza del comune progetto delittuoso tra i diversi reati per i quali si invoca la concessione del beneficio: si tratta, infatti, di rapine commesse ai danni di autotrasportatori, effettuate con le medesime modalità operative (con attività preliminare di sopralluogo, individuazione della vittima, scelta del deposito presso cui occultare la merce, privazioné della libertà dell’autista, scelta dei luoghi ove agire, tutti corrispondenti a svincoli, rampe ed uscite di autostrade e strade extraurbane di collegamento, parziale coincidenza dei correi).
Inoltre, l’arco temporale intercorrente tra i fatti sub 1) e quelli riuniti in continuazione dallo stesso giudice dell’esecuzione, pari ad appena otto mesi, non può certo essere considerato ostativo al riconoscimento del legame criminoso, ed anzi, comprova, unitamente agli altri indici positivi emergenti nel caso di specie, l’esistenza di una comune cornice deliberativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
1.1. A tal riguardo, si ricorda che, “nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell’esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizio per reati satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, COGNOME, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).
Dunque, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1,n. 800 del 07/10/2020 Cc. (dep. 12/01/2021) Rv. 280216). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati Atellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In questa pronuncia, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia ope surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso di specie, la rideterminazione della pena, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione parziale, è stata operata in modo corretto, stante la motivazione circa la congruità dell’aumento applicato per il reato
satellite ex art. 605 cod. pen. di cui alla sentenza sub 2), fissato in misura coincidente rispetto a quella stabilita dal giudice della cognizione, con un implicito richiamo quindi a tale valutazione, per poi operare un’apprezzabile riduzione per l’altro reato posto in continuazione.
Per la determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6 n. 7401 del 31/01/2013, Pg in proc. Gjataj, Rv. 24879 e Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scarimozzino, Rv. 265283).
2. 1. Anche il secondo motivo è infondato.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte i termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità de lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413).
Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento a contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità, delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso di specie, la Corte di appeRo ha fatto corretta applicazione dei principi appena sopra richiamati, in quanto ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso in relazione ai reati sub 1), valorizzando in senso ostativo la distanza temporale intercorsa tra tali reati e quelli di cui alle sentenze sub 2) e 3), la diversità dei compartecipi e del iocus commissi delicti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12.11.2024