Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 10/05/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto solo parzialmente la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reat per i quali egli è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1 sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2022, con condanna alla pena di anni otto, mesi undici e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’ 74, comma 2, d.P.R. 309/90 aggravato ex art. 7 1.203/91 (commesso in Napoli dal 2015 con condotta permanente); 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 aprile 2023, con condanna alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione (previa la riduzione per il rito abbreviato) per i reati di cui agli artt commi 1,3 e 5, 73 d.P.R. 309/90 (commessi in Napoli dal 2018 con condotta permanente); 2) sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 maggio 2023, con condanna alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione (previa riduzione per il rito abbreviato) per i reati di cui agli artt. 74, commi 2 e 3, 73, com quarto, d.P.R. 309/90 (commessi dall’agosto all’ottobre 2018 in Scafati).
1.1. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione rispetto al reato di cui alla sentenza sub 1) con quelli delle altre due decisioni, in considerazione dell’arco temporale intercorso tra di essi e per l’assenza di elementi da cui desumere che il condannato, al momento del suo ingresso nel 2015 nella associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti legata al RAGIONE_SOCIALE e con a capo NOME COGNOME (che forniva a NOME COGNOME il denaro per l’acquisto dello stupefacente) avesse già previsto, almeno nelle linee generali, la costituzione anni dopo di una differente associazione sempre dedita al traffico di stupefacenti al cui vertice vi erano lui ed il frat NOME.
1.2. Quanto alle sentenze sub 2) e 3), la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza della continuazione tra i relativi reati e ha rideterminato la pena in complessivi anni quattordici e mesi dieci di reclusione; in particolare, il giudic dell’esecuzione ha individuato come pena base quella inflitta per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 aprile 2023 (anni venti di reclusione, ridotta ad anni quattordici previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante) aumentata per la continuazione ex art. 81, cpv., cod. pen. con i reati fine indicati ai capi nn. 4), 5), 6), 8), 9), 12) e 13) ad anni diciassette di reclusione, aumentat di anni cinque di reclusione per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui alla sentenza
della Corte di appello di Salerno del 5 maggio 2023, aumentata di mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/90 accertato con la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno, per giungere alla pena finale di anni ventidue e mesi tre di reclusione da ridurre di un terzo per la scelta del rito abbreviato con il quale si erano svolti i due giudizi e pervenire, in tal modo alla pena finale di anni quattordici e mesi dieci di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten l’annullamento del provvedimento impugnato rispetto al diniego della continuazione con la sentenza sub) 1 ed al trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione esterna in ordine alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Salerno.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione per negare la continuazione rispetto al reato della sentenza sub 1) per non avere tenuto conto che i fatti fossero della stessa indole, che non erano avvenuti a distanza di anni tra loro (come invece indicato nella ordinanza impugnata) e che anche per i reati di cui alle sentenze nn. 2 e 3 il ricorrente aveva proseguito a fornire lo stupefacente anche ad esponenti del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. con riferimento alla determinazione in misura troppo elevata l’aumento in continuazione per i reati accertati dalla Corte di appello di Salerno senza tenere conto che, in tale sede, la pena per il reato associativo era stata fissata in misura prossima al minino edittale (anni dodici di reclusione) aumentata di soli sei mesi per il reato di cui all’art. d.P.R. 309/90; inoltre egli lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Napoli nella determinazione della pena in continuazione, senza considerare le argomentazioni svolte nei giudizi di cognizione rispetto al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto deve essere respinto.
Con riferimento al primo motivo va ribadito che in tema di reato continuato, l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significa (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652 – 01).
2.1. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione rispetto al reato sub 1) dando rilievo, con motivazione adeguata e non contraddittoria, al lasso temporale intercorso tra l’ingresso dell’odierno ricorrent nella prima associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 (risalente al 2015) capeggiata da NOME COGNOME e dalla assenza di elementi da cui desumere che egli sin da quel momento avesse progettato di costituire anni dopo una differente ed autonoma associazione dello stesso tipo con a capo lui stesso ed il fratello NOME.
2.2. Pertanto, pur lamentando la violazione di legge, il condannato in realtà chiede a questa Corte una diversa valutazione degli elementi processuali, operazione che è preclusa in sede di legittimità.
Passando all’esame del secondo motivo deve anzitutto ricordarsi il condivisibile principio in base al quale il giudice dell’esecuzione, nel procedere all rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reatisatellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con l sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 – 01).
3.1. Ciò posto la ordinanza impugnata non è censurabile sul punto avendo il giudice dell’esecuzione determinato la pena in continuazione, con riferimento ai reati accertati con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione.
3.2. Inoltre la Corte di appello di Napoli ha spiegato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, le ragioni per le quali ha fissato in anni cinque la pena in continuazione per il reato associativo dando rilievo alla pervicacia dimostrata dall’odierno ricorrente nello svolgere l’attività di commercio dello stupefacente anche in un territorio differente rispetto a quello di residenza.
3.3. Da ultimo va aggiunto che risulta irrilevante quanto eventualmente stabilito per altri condannati atteso che l’oggetto del presente giudizio riguarda unicamente NOME COGNOME ed il provvedimento emesso nei suoi confronti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.