Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del gip del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Tivoli del 15 novembre 2019, irrevocabile dal 4 febbraio 2020, di condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed C 3.000 di multa per il reato di ricettazione di un’autovettura accertato in Fonte Nuova il 14 dicembre 2016;
sentenza del Tribunale di Roma del 30 agosto 2017, irrevocabile dal 20 marzo 2018, di applicazione della pena di anni 1 di reclusione ed C 200 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato di un’autovettura, commesso in Roma il 29 agosto 2017 in concorso con NOME COGNOME;
sentenza del Tribunale di Roma del 12 luglio 2018, irrevocabile dal 10 dicembre 2018, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 120 di multa per il reato di furto pluriaggravato di una chiave di bloccaggio di pneumatici e di un cacciavite custoditi in una autovettura, commesso in Roma il 29 aprile 2018, in concorso con NOME COGNOME.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 aprile 2024, rigettava l’istanza, ritenendo che nel caso di specie sussistesse non un identico disegno criminoso, ma una AVV_NOTAIO propensione alla perpetrazione di un’indeterminata serie di reati contro il patrimonio, pur se tutti in qualche modo relativi ad autovetture, valorizzando la distanza cronologica tra i fatti e la diversità tanto del contesto spaziale quanto dei complici unitamente ai quali il COGNOME aveva riportato condanna.
Il difensore di fiducia del RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, ha tempestivamente impugnato l’indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per l’erronea esclusione della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 671 cod. proc. pen.
Si duole della omessa valorizzazione dei plurimi elementi sottoposti alla valutazione del giudice dell’esecuzione: i reati dei quali si discute sarebbero stati, invero, frutto di deliberazione unitaria da parte del COGNOME, come sarebbe confermato dalla vicinanza spazio-temporale degli episodi delittuosi e dalla identità dell’oggetto materiale dei reati, e, per converso, della valorizzazione di elementi a ben vedere irrilevanti, quali le diverse modalità di perpetrazione dei reati, la diversità dei luoghi teatro degli eventi e la diversità dei correi.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, avendo il provvedimento impugnato dato ineccepibile applicazione ai canoni ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione: in particolare, posto che i reati dei quali si discute sono stati commessi in luoghi diversi ed in epoche distanti, non appare possibile ricondurli ad un’unica ed originaria determinazione criminosa, costituendo essi, piuttosto, espressione di estemporanea scelta di ricorso al crimine, non potendo confondersi il programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine con la generica propensione all’illecito.
Il 5 luglio 2024 il ricorrente ha depositato una breve memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla l dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma AVV_NOTAIO (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità d lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413), tenendo presente che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato, costituit dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
La prova dell’unicità del disegno criminoso – ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve dunque essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, indici che, tuttavia, hanno un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo: l’accertamento, pur offìcioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni; esso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 5043 del 21/12/2022, dep. 2023, COGNOME, n.m.).
Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una AVV_NOTAIO tendenza a porre in essere determinati reati, e che, al contempo, neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettat previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni fatto e la loro possibile prevedibilità solo in via approssimativa: occorre, dunque, che si abbia una riscontrabile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, una programmazione che può essere anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea AVV_NOTAIO, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.).
Riguardando alla luce di questi generali principi le doglianze che il difensore muove all’ordinanza impugnata, si rileva che il giudice dell’esecuzione ha ragionevolmente escluso che dagli atti in carteggio potessero ricavarsi elementi sufficienti per ritenere che gli illeciti per i quali è intervenuta condanna fossero frutto di un previo e unitario disegno criminoso, costituissero, cioè, parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle sue linee essenziali, al quale, volta per volta, si sono poi aggiunti gli elementi voliti necessari per dare allo stesso concreta attuazione.
Secondo la condivisibile prospettazione del giudice dell’esecuzione, i reati appaiono esser stati commessi in maniera del tutto estemporanea, al fine di soddisfare bisogni momentanei, non ravvisandosi ragioni oggettive di legame tra le condotte accertate: ed invero, l’omogeneità dei reati contro il patrimonio perpetrati dal COGNOME è sintomatica non di un identico disegno criminoso, ma di un identico movente, sicché, in assenza di elementi specifici e concreti, il mero fine di lucro che ha animato il reo non può di per sé solo consentire il riconoscimento della invocata continuazione, essendosi ripetutamente statuito che «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01).
Nel caso di specie, gli elementi che il ricorrente aveva valorizzato nell’originaria istanza, e che sono stati ribaditi nel ricorso senza un adeguato confronto con le ineccepibili argomentazioni del giudice dell’esecuzione, possono essere ritenuti sintomatici non di un’unica ed originaria deliberazione criminosa adattata nel tempo, ma di una scelta di vita delinquenziale, che ha ispirato la perpetrazione di reati che, pur se dello stesso tipo, ed aventi lo stesso oggetto materiale (autovetture, ovvero oggetti contenuti in autovetture) non erano e non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, essendo stati di volta in volta deliberati e commessi sfruttando estemporanee contingenze favorevoli: la circostanza che i tre reati siano stati commessi a notevole distanza temporale l’uno dall’atro (dicembre 2016, agosto 2017, aprile 2018), in città diverse e con complici diversi illustra platealmente l’occasionalità dei singoli fatti, sicché non v è spazio per la invocata configurabilità di una unica e comune deliberazione di fondo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di C 3.000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.