Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 02/01/1990
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catanzaro rigettava l’istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati con sentenze irrevocabili in data 28 aprile 2021 e in data 10 giugno 2023, nonché, separatamente, fra i reati giudicati con sentenza irrevocabile in data 14 ottobre 2008 e quelli giudicati con sentenza irrevocabile in data 14 dicembre 2009, reati questi ultimi già ritenuti in continuazione, con ordinanza del 26 novembre 2011, con quelli giudicati con altra sentenza del 7 maggio 2008.
Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, lamentando, con motivo unico, violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizi della motivazione.
Rileva, quanto ai reati giudicati con le prime due delle suddette sentenze, che non si è correttamente tenuto conto che trattasi di condanne per la violazione della disciplina sugli stupefacenti commesse a distanza di appena un mese; né sono stati considerati i fini, connessi alla partecipazione ad un’associazione criminale, che avevano portato già in sede di cognizione a riconoscere la continuazione fra i reati giudicati con una di dette sentenze, fra cui quello di omicidio volontario.
Inoltre, osserva, quanto ai reati giudicati con le altre sentenze, che ricorrono rapine commesse in uno stesso arco temporale che avevano condotto già a riconoscere la continuazione, in cognizione, fra i fatti giudicati con ciascuna sentenza, e dopo, in sede di esecuzione, anche con i fatti giudicati con la sentenza del 7 maggio 2008, sicché il rigetto della richiesta non avrebbe potuto omettere il confronto con le ragioni che aveva già fatto ritenere lo stesso disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Con riguardo ai reati giudicati con le sentenze irrevocabili in data 28 aprile 2021 e in data 10 giugno 2023, il Giudice dell’esecuzione, diversamente da quanto rilevato nel ricorso, non ha omesso di considerare la contiguità spazio-temporale, né l’avvenuto riconoscimento in cognizione della continuazione fra i reati giudicati con la stessa sentenza, ma, seguendo un percorso conforme agli insegnamenti di legittimità in materia (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 01), ha ragionevolmente apprezzato, in senso contrario e dirimente rispetto all’individuazione di un iniziale disegno criminoso unitario, altri specifici indicator
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NOME
tratti dalle concrete modalità dei fatti, avuto riguardo alla diversità dei luoghi della consumazione, delle particolari finalità perseguite, del tipo di sostanza stupefacente, della comparsa del correo nei fatti giudicati con una delle sentenze.
I rilievi, introducendo solo valutazioni alternative o del tutto inconferenti, che non si confrontano specificatamente con il suddetto appropriato iter motivazionale.
Anche con riferimento ai reati giudicati con le sentenze irrevocabili in data 14 ottobre 2008 e in data 14 dicembre 2009, il percorso motivazionale, a giustificazione del diniego della continuazione, risulta perfettamente in linea con gli insegnamenti di legittimità in materia, posto che, pur trattandosi in entrambi i casi di rapine unificate per continuazione in cognizione con i reati legati dal nesso teleologico, è stata apprezzata come in sé decisiva la particolare distanza temporale fra i fatti, risultati peraltro commessi in luoghi diversi e con correi diversi, di talché si è ragionevolmente escluso che al momento della ideazione dei primi fatti fosse già stata deliberata anche la commissione di quelli successivi.
Le doglianze non si misurano adeguatamente neppure con tali appropriate spiegazioni, dato che esse continuano a svolgere generiche asserzioni e ad enunciare principi di cui, dato l’iter critico seguito; non può risultare la violazione
Ciò va rilevato anche con riferimento al richiamo della continuazione ritenuta in esecuzione con ordinanza del 26 novembre 2011, posto che nemmeno vengono specificati i titoli e le date dei reati giudicati con la sentenza indicata come emessa il 7 maggio 2008, rispetto ai quali il medesimo disegno criminoso è stata ritenuto in relazione ai soli reati, commessi a Catanzaro nel 2006 e giudicati con la sentenza irrevocabile il 14 dicembre 2014 (i reati giudicati con la sentenza irrevocabile il 14 ottobre 2006 erano stati, invece, commessi a Crotone nel dicembre 2004).
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
o GLYPH Così deciso il 17/12/2024.