Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 946 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 946 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 31/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della Corte d’assise d’appello di Catanzaro vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 5 dicembre 2024 (dep. il 5 giugno 2025) la Corte di Assise di Appello di Catanzaro – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti (tentato omicidio commesso in data 23 ottobre 2017 in danno di COGNOME NOME / partecipazione ad associazione mafiosa a far data dal febbraio 2016) oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
In motivazione si evidenzia, a sostegno del diniego, che lo COGNOME ha fatto ingresso nella associazione mafiosa (per come risulta dai contenuti della decisione emessa in cognizione) già nell’anno 2015 quale uomo di fiducia di COGNOME NOME e non può ravvisarsi una programmazione comune con l’episodio delittuoso specifico, avvenuto circa due anni dopo. Inoltre, il tentato omicidio commesso in danno del COGNOME non risulta commesso con modalità mafiose o al fine di agevolare il clan ad ulteriore riprova dell’assenza di indici di deliberazione unitaria.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a una unica deduzione, formulata in riferimento ad un preteso travisamento dei contenuti delle decisioni emesse in cognizione ed alla erronea applicazione della disciplina regolatrice.
2.1. Secondo la difesa, vi Ł stata sottovalutazione – da parte del giudice dell’esecuzione – della matrice del gesto delittuoso commesso in data 23 ottobre 2017. Ciò perchØ il tentato omicidio si inserisce in un contesto estorsivo (in tema di commercio delle castagne) che Ł chiaramente riconducibile alla militanza associativa dello RAGIONE_SOCIALE (si
allegano stralci dei contributi dichiarativi resi da tal COGNOME e da COGNOME COGNOME, collaboranti). Inoltre, non sarebbe rispondente ai contenuti dichiarativi provenienti dai collaboranti la ‘retrodatazione’ all’anno 2015 dell’ingresso dello COGNOME NOME nel gruppo criminoso.
Da tali aspetti deriverebbe – in tesi – la irragionevolezza della esclusione del medesimo disegno criminoso tra le due condotte oggetto di giudizio definitivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perchØ teso alla rilettura di elementi in fatto, compito estraneo alle attribuzioni di questa Corte di legittimità.
In premessa va ricordato che al fine di valutare l’applicabilità della norma in tema di reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.) Ł necessario che il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01; in generale, v. sin da ora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01)) .
2.1. Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale – maturata in questa sede di legittimità – ha individuato i possibili «indici rivelatori» della preordinazione unitaria : a) nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, b) nelle concrete modalità della condotta,c) nella medesimezza del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici, d) nell’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchØ significativi (v. Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 – 01).
La unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e specifico (in tal senso. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838 01).
2.2 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, dalle già citate Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, che si sono espresse nel modo che segue:il riconoscimento della continuazione,
necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Ora, Ł del tutto evidente che la difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva proprio dalla natura indiziaria di tale tipologìa di accertamento che impone di ‘risalire’ dai fatti commessi (evidenza obiettiva) ad un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
Gli arresti che – su questo tema – evidenziano la particolare valenza dell’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni – al fine di identificare il dato della comune ideazione finalistica – realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole
Ciò perchØ l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico (ad esempio: l’adesione ad un sodalizio criminoso implica la programmazione in via generale di tutte le condotte illecite che saranno realizzate in quel contesto) posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, Ł congruo indicatore logico di una ‘successione’ di azioni sorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare piø che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
3.1 Per queste ragioni, essenzialmente, la giurisprudenza di questa Corte ha piø volte affermato che non risulta possibile riconoscere la continuazione tra reato associativo e reatifine, atteso che i reati fine sono previsti solo in via del tuttogenerica , il che contraddice il presupposto della ideazione comune, posto che tale dato richiede una identificazione, sia pure di massima, dei singoli fatti da commettere.
Tale vincolo, si Ł anche precisato, potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o piø specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (tra le molte, v. già Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998, dep. 1999, Zagaria, Rv. 212348 – 01, con una giurisprudenza che in seguito ha esaltato, come momento rilevante, quello della adesione del singolo al sodalizio: Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430 – 01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285369 – 01) . In ogni caso, Ł stato opportunamente sottolineato che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va – dunque – impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall’inizio, si concepiscano uno o piø reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di
disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione Ł rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797 – 01).
4. Nel caso concreto il giudice della esecuzione – con motivazione non manifestamente illogica – ha escluso che il tentato omicidio fosse con certezza ricollegabile ad un finalismo mafioso e, in ogni caso, ha posto in evidenza lo scarto temporale non certo breve tra l’affiliazione dello COGNOME e la consumazione di questo reato.Si tratta di argomenti che in modo del tutto razionale – e rispondente ai principi sin qui richiamati – escludono la possibilità di ravvisare la medesimezza del disegno criminoso e le critiche difensive si risolvono in una domanda di rivalutazione di segmenti fattuali, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell art. 616 cod.proc.pen. .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME