Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3547 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARUTA (VENEZUELA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
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udita la relazione svoltb dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini prelimina del Tribunale di Napoli – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettat richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta alla unificazione il vincolo della continuazione delle condanne a questi inflitte mediante sentenze, rispettivamente emesse dalla Corte di assise di appello di Napoli 14/06/2019 (per il reato di omicidio, commesso in Caserta il DATA_NASCITA), dall Corte di appello di Napoli il 12/01/2020 (per i reati di associazione a delinquer stampo camorristico e tentata estorsione aggravata, commessi in San Clemente di Caserta, dagli inizi del 1992 al luglio del 1995) e dalla Corte di appello di N il 24/11/1996 (per il reato di tentata estorsione aggravata, commesso in Caser dal 3 al 12 novembre 1993).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., per violazione di legge, illogicità e contraddittoriet motivazione, quanto al mancato riconoscimento della continuazione, tra i reat giudicati in due diverse sentenze. Dopo l’esame preliminare, la difesa presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione, contestando trattarsi di ricorso inammissibile perché versato fatto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, a causa della manifesta infondatezz dei motivi addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede legittimità, in ordine al tema della compatibilità o meno della continuazione tra reato associativo e singoli reati fine non è, di regola, ravvisabile un vi rilevante ai fini della continuazione, posto che, normalmente, al momento dell costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via del tutto generica, il che contraddice il presupposto della ideazione comune, posto che tale dato richiede una identificazione, sia pure di massima, dei singoli fatt commettere. Tale vincolo, si è anche precisato, potrà ritenersi sussistente solt nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizi criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto – nell’ambito d generico programma criminoso – abbia già individuato uno o più specifici fatti d reato, da lui poi effettivamente commessi (tra le molte, Sez. 1 n. 6530 18.12.1998, rv 212348). Analogamente, si è affermato che è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione del
associazione (orientamento, quest’ultimo, di recente ribadito da Sez. 1 n. 12639 del 28.3.2006, rv 234100). In ogni caso, è stato opportunamente sottolineato, anche nella giurisprudenza successiva, che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che – sin dall’inizio, nel programma criminoso dell’associazione – si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti, la cui soluzione è rimessa, di volta in volta, all’apprezzamento del giudice di merito (tra le altre, Sez. 5 n. 44606 del 18.10.2005, rv 232797).
Nel caso in esame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta – dal giudice del merito – con approfondita analisi dei singoli episodi delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui nuova discussione è pertanto preclusa in sede di legittimità. Il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha analizzato in modo puntuale e dovizioso la scaturigine dei vari delitti, in relazione ai quali sono intervenute le plurime condanne emesse a carico del COGNOME, sottolineando come: – la condanna inflitta nel 1998 origini dalla appartenenza del soggetto al RAGIONE_SOCIALE, riguardando anche fatti di natura estorsiva; – l’omicidio perpetrato in danno di NOME COGNOME, oggetto della sentenza del 2019, nasca da eventi del tutto peculiari, in particolare dalla fuoriuscita della vittima dal RAGIONE_SOCIALE, “struttura creata con lo specifico fine di soddisfare gli interessi economici delle imprese all’epoca riferibili al RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE“; – le richieste estorsive che hanno determinato la condanna inflitta al ricorrente con la sentenza del 1996, infine, derivino da rapporti di natura anche personale maggiormente articolata e, comunque, non riconducibili al solo ambito camorristico. GLYPH A fronte di tali argomentazioni, la critica difensiva riproduce profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi nel provvedimento avversato, con motivazione congruente, logica e priva di contraddittorietà; il ricorso finisce, in tal modo, per introdurre una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali elementi, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di
una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.