Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27228 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 14/02/2025 della Corte di Appello di Napoli lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14 febbraio 2025, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
-a) sentenza n. 6154/2024 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21 maggio 2024 divenuta irrevocabile in data 25 ottobre 24 con il quale il ricorrente Ł stato condannato per i reati di cui agli artt. 416bis , 56, 629, 416bis .1 cod. pen. commessi sino al 2012;
-b) sentenza n. 4366/07 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 8 maggio 2007 divenuta irrevocabile in data 25 giugno 2008 con la quale il ricorrente Ł stato condannato per i reati di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991 commessi nel 2002;
-c) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 25 giugno 2015, irrevocabile in data 11 maggio 2016, per i reati di cui agli art. 110, 629 cod. pen. e 7 l. n. 203 del 1991 in cui era contestata un’estorsione commessa dall’estate del 2003 all’aprile del 2012.
Nello specifico la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra le sentenze sub a) e c) in quanto la medesima era reiterativa di una analoga domanda già disattesa dal giudice dalla Corte Appello di Napoli il 20 luglio 2022, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione il 19 marzo 2023 limitatamente alla sola individuazione della data di cessazione della permanenza del Costa nell’associazione e ritenendo infondato il motivo nel quale la difesa aveva insistito per il riconoscimento della continuazione tra le predette sentenze. Pronuncia quest’ultima avverso la quale il condannato ha proposto ricorso straordinario che Ł stato dichiarato inammissibile.
Quanto alle sentenze sub a) e b), invece, il giudice dell’esecuzione ha rigettato
Sent. n. sez. 1463/2025
CC – 23/04/2025
R.G.N. 9321/2025
l’istanza di applicare la continuazione in quanto non risulta accertata giudizialmente (a differenza di quanto accaduto per altri imputati) la partecipazione del ricorrente alla consorteria in epoca antecedente alla vicenda estorsiva del giugno 2002, ciò considerato che nel caso di specie la partecipazione del condannato all’associazione risulta accertata a partire dall’anno 2011.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle sentenze sub a) e b). Nel primo motivo la difesa rileva che decisione della Corte di appello sarebbe contraddittoria e illogica in quanto si discosterebbe in termini inconciliabili con quanto evidenziato in altre pronunce nelle quali il vincolo della continuazione tra i medesimi reati Ł stato riconosciuto per gli altri coimputati, tra cui COGNOME e COGNOME e, sotto altro profilo, quanto alla mancata replica in ordine alla richiesta di retrodatare l’inizio della partecipazione del ricorrente al clan.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai fatti oggetto delle sentenze sub b) e c) in quanto la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato che le condotte sono state poste in essere in un arco temporale limitato e sono tutte inserite nel medesimo contesto, tanto che sono aggravate dal metodo mafioso.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inammissibilità della richiesta con riferimento ai fatti delle sentenze sub a) e c) e alla mancata replica alle argomentazioni della difesa quanto alla diversità della domanda ora proposta rispetto a quella già decisa nel giudizio di cognizione.
In data 4 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle sentenze sub a) e b) e ai fatti oggetto delle sentenze sub b) e c)
Le doglianze sono infondate.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito Ł tenuto ad effettuare una valutazione alla luce di specifici indicatori, tra cui rientrano medesimo modus operandi e contiguità spazio-temporale tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il medesimo disegno criminoso si sostanzia, in aderenza alla concezione intellettiva e volitiva, rispettivamente in una rappresentazione e deliberazione unitaria dell’iter criminis nelle linee essenziali, sintomatica di una minore riprovevolezza, per cui viene comminato un trattamento sanzionatorio piø attenuato cedendo il soggetto una sola volta ai motivi a delinquere.
2.2. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che a braccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato nØ, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio piø mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del
22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchØ significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Occorre che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del t 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del Rv. 246838 – 01 7/03/2010, P., Rv. 246838 01).
In adesione alla concezione teleologica, la rappresentazione e deliberazione unitaria devono essere finalizzate all’attuazione di un programma ben delineato nelle sue linee essenziali, e dunque, non generico.
Le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01).
Da ciò deriva che un considerevole lasso temporale tra un reato e quello successivo Ł sintomatico di una sequenza di condotte autonome che denotano una generale inclinazione a delinquere del soggetto.
2.3. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’applicazione dell’istituto in questione tra reato associativo e reato fine, il principio che occorre tenere in considerazione Ł il divieto di automatismo applicativo della continuazione, dovendosi verificare caso per caso i presupposti di legge in base ai quali applicare la continuazione e permettere al condannato di beneficiare di un trattamento sanzionatorio piø mite.
Nello specifico occorre verificare se il soggetto, già nel momento in cui ha fatto ingresso nel sodalizio, abbia programmato e ideato la commissione dei singoli reati-scopo, ovvero quando ha commesso il primo diverso reato aveva, comunque, quanto meno previsto di aderire, anche se successivamente, all’associazione.
Seppur non Ł da escludere che possa sussistere un vincolo di continuazione tra reato associativo e reato fine, infatti, occorre valutare, alla luce di indici stabiliti dalla giurisprudenza e suindicati, se il soggetto ha programmato ab origine la commissione degli illeciti attesa la incompatibilità logico-strutturale tra reato associativo e reato continuato: il primo si caratterizza per la genericità e indeterminatezza del programma criminoso,
viceversa il medesimo disegno criminoso si caratterizza per la determinatezza dell’iter criminis.
Anche in tale ipotesi, quindi, ciò che rileva Ł che il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioŁ, quanto meno, ad esempio, dal momento in cui lo stesso si Ł determinato a fare ingresso nel sodalizio.
Ragione questa per cui, senza che abbia alcun autonomo rilievo il fatto che i reati siano comunque collegati ovvero inseriti nel medesimo contesto criminale, si deve ribadire che «Ł configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si Ł determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all’atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481 – 01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199).
2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, facendo buon governo dei principi di legittimità indicati, ha adeguatamente valutato tutti gli elementi fornendo una motivazione congrua e logica.
Con riferimento alle sentenze sub a) e b) la Corte di appello ha valorizzato il lungo intervallo di tempo intercorso tra commissione del reato di estorsione, risalente al 2002, e la successiva adesione all’associazione, contestata e ritenuta nella sentenza di condanna dal 2011. Ciò senza che possano assumere rilievo, in assenza di elementi concreti e decisivi, le considerazioni relative alla diversa conclusione cui Ł pervenuto il giudice della cognizione quanto alla posizione degli altri imputati e quelle sulle quali si fonda la richiesta di individuare una diversa e antecedente data di inizio della commissione del reato di cui all’art. 416bis cod. pen. Il giudice dell’esecuzione, infatti, se pure ha il potere di interpretare il giudicato al fine della decisione dell’istanza proposta, non può addivenire a una diversa soluzione confrontandosi direttamente con le prove già valutate dal giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696 – 01 e, da ultimo, Sez. 1, n. 50126 del 14/11/2023, COGNOME, n.m. «il potere così riconosciuto al giudice dell’esecuzione non può estendersi fino ad effettuare una nuova e diversa valutazione di e nel merito in ordine agli elementi già considerati, anche erroneamente, dal giudice della cognizione. Ciò in quanto l’incidente di esecuzione, anche in questi specifici casi, non Ł e non diventa un mezzo di impugnazione ulteriore deputato a verificare la correttezza, in fatto e in diritto, della decisione emessa, ormai divenuta irrevocabile»)
Ad analoghe conclusioni si deve prevenire quanto ai fatti oggetto delle sentenze sub b) e c), in ordine ai quali la Corte di appello, pure se in termini sintetici, ha fornito una sufficiente risposta alla richiesta della difesa dando conto che tali fatti, commessi nell’anno 2003, non siano stati comunque programmati sin dal mese di giugno 2002.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità della richiesta con riferimento ai fatti delle sentenze sub a) e c) e alla mancata replica alle argomentazioni della difesa quanto alla diversità della domanda ora proposta rispetto a quella già decisa nel giudizio di cognizione.
La doglianza Ł infondata.
Come correttamente evidenziato dal giudice dell’esecuzione, infatti, la richiesta ora proposta Ł la pedissequa reiterazione di quella già puntualmente disattesa dal giudice di merito e anche dalla Corte di cassazione anche in sede di ricorso straordinario senza che possa essere attribuito carattere di novità alla modifica della data di cessazione della permanenza del reato associativo e agli altri elementi indicati dalla difesa in ordine ai quali la Corte di appello si Ł convincentemente espressa.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME