Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 03 aprile 2023, depositata il 20 marzo 2024, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con cinque diverse sentenze, dichiarando uniti i delitti di cui agli artt. 416-bis cod.pen., 629 cod.pen. ed alt reati-fine, giudicati con due diverse sentenze, in quanto relativi alla partecipazione al clan COGNOME sin dal 2009, e uniti tra loro i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi dopo il 2012, escludendo però la continuazione tra questi ultimi e il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. perché, pur essendo stato il traffico di stupefacenti commesso per agevolare la medesima RAGIONE_SOCIALE, si è trattato di un’attività iniziata solo a partire dal 2012 e frutto, pertanto, di una programmazione successiva al momento di adesione alla consorteria mafiosa.
Ha escluso, infine, la continuazione con riferimento al reato di evasione commesso il 10/02/2012, per la sua eterogeneità.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Il giudice ha erroneamente escluso la continuazione tra i reati in materia di traffico di stupefacenti e il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. affermando che i coinvolgimento nei primi, benché compiuto all’interno dell’attività della medesima RAGIONE_SOCIALE e per agevolarla, è iniziato solo nel 2012 e quindi in epoca successiva alla sua partecipazione alla stessa. Invece la sentenza che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. e per varie estorsioni quali reati-fine indicava, tra le attività svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, anche il traffico stupefacenti, e lo ha condannato anche per avere ceduto plurime dosi di eroina al collaborante NOME COGNOME, condotta analoga ad uno dei reati contestati nella sentenza per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per difetto di specificità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
2 COGNOME
(YAL
L’ordinanza applica il consolidato principio di questa Corte, secondo cui i reati-fine di un delitto associativo possono essere ritenuti in continuazione con quest’ultimo se previsti e programmati sin dall’ingresso dell’istante nell’associazione.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, infatti, che il ricorrente si sia dedicato, dal momento dell’adesione all’associazione criminosa, risalente al 2009, solo all’attività estorsiva, essendo stato condannato per il reato associativo in quanto ritenuto partecipe della RAGIONE_SOCIALE con lo specifico ruolo di commettere estorsioni. Quanto ai delitti in materia di traffico di stupefacenti, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, sulla base della valutazione dei giudici di merito secondo cui tale attività è stata svolta dal ricorrente solo a partire dal 2012, sempre per favorire la predetta RAGIONE_SOCIALE ma attraverso una compagine parzialmente diversa, che tale ulteriore condotta associativa «non risulta frutto di una programmazione già esistente al momento dell’adesione alla consorteria mafiosa».
Tale affermazione non tiene conto, però, del fatto che con la sentenza emessa in data 20 luglio 2017 dalla Corte di appello di Catanzaro, con cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. commesso dal 2009 al 02/05/2016, egli è stato condannato anche per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso dal novembre 2012 al febbraio 2013 cedendo dosi di eroina a tale NOME COGNOME (capo 31 della relativa imputazione), delitto ritenuto in continuazione con il predetto reato associativo. Il giudice della cognizione, quindi, in quel caso ha già ritenuto che la condotta di cessione di eroina tenuta a partire dal novembre 2012 sia stata commessa, dal ricorrente, in esecuzione del medesimo disegno criminoso che ha determinato la sua partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre la medesima sentenza ha ritenuto unito in continuazione con il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen., commesso a partire dal 2009, anche il delitto contestato al capo 4), consistente in una tentata estorsione commessa in danno di NOME COGNOME per ottenere il pagamento di precedenti forniture di eroina, condotta che risulta contestata anche al capo 1) della sentenza di condanna emessa in data 02/10/2020 per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
La valutazione del giudice dell’esecuzione, di ritenere che non sussista unicità di disegno criminoso tra il reato associativo commesso dal ricorrente a partire dal 2009 e il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso a partire dal novembre 2012, risulta quindi in contrasto con tale precedente decisione del giudice della cognizione: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 02 ottobre 2020 ha, infatti, ritenuto il ricorrente colpevole di detto reato associativo e, in continuazione con esso, del reato di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309/1990, per avere egli gestito, a partire dal novembre 2012, l’attività di cessione di eroina, venduta a varie persone tra cui anche tale NOME COGNOME, e per avere commesso una tentata estorsione in danno di quest’ultimo al fine di ottenere il pagamento delle cessioni. Le imputazioni di questa seconda condanna risultano, quindi, parzialmente sovrapponibili a quelle della prima sentenza e sono, per tale parte, relative alla medesima attività, che il giudice della sentenza emessa in data 20 luglio 2017 ha ritenuto legata dal vincolo della continuazione con il reato di partecipazione alla originaria associazione criminosa.
Deve applicarsi, sul punto, il principio di questa Corte secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dèll’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione» (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Rv. 276944)
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione deve, pertanto, essere annullato con riferimento al diniego del riconoscimento della continuazione tra la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 20 luglio 2017, di cui al n. 1) dell’elenco riportato nell’ordinanza stessa, e la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 02 ottobre 2020, di cui al n. 4) di detto elenco (a cui è già riunita per continuazione la sentenza di cui al n. 2 dell’elenco), con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio che valuti la rilevanza e significatività, per la decisione, della continuazione già dichiarata con riferimento a due reati coincidenti con quelli contestati nella sentenza di cui al numero 4) dell’elenco.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ello di Catanzaro.
Così deciso il 02 luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME