Reato Continuato: La Cassazione Nega il Beneficio per Reati Isolati
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un meccanismo fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo a chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica dei presupposti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini di questo istituto, chiarendo che la mera successione di illeciti non basta a integrare la continuazione, specialmente quando un episodio appare isolato e slegato dal contesto precedente.
I Fatti del Caso: Due Condanne Distinte
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di un condannato di vedere applicata la disciplina del reato continuato a due diverse sentenze definitive.
La prima sentenza riguardava un reato legato agli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990) commesso nel novembre 2019.
La seconda sentenza, invece, concerneva reati più gravi, tra cui l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) e altri episodi di spaccio, commessi in un arco temporale che andava dal 2017 al 2018.
Il ricorrente sosteneva che anche il reato del 2019 fosse parte dello stesso progetto criminale dei reati precedenti, chiedendo quindi al giudice dell’esecuzione di unificare le pene sotto il vincolo della continuazione. La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava la richiesta, decisione contro la quale l’imputato proponeva ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze del ricorrente manifestamente infondate. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede una prova concreta e non meramente presunta del “medesimo disegno criminoso”.
Le Motivazioni sul Reato Continuato e il Disegno Criminoso
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello, fondando la propria decisione su due pilastri argomentativi principali.
La Distanza Temporale e l’Isolamento della Condotta
La Corte ha evidenziato come l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. Nel caso di specie, non emergevano elementi concreti per collegare la detenzione di sostanze stupefacenti del novembre 2019 al precedente contesto associativo (2017-2018).
Il fattore decisivo, secondo la Cassazione, non è tanto la distanza temporale in sé, quanto il fatto che l’ultimo episodio del 2019 si presentava come un’azione “singola e isolata”. In particolare, è stato valorizzato il fatto che tale reato fosse stato commesso senza il concorso di alcuno dei soggetti coinvolti nel precedente sodalizio criminale. Questa circostanza è stata ritenuta un indice forte dell’assenza di un’ideazione unitaria originaria.
L’Assenza di un Piano Unitario Originario
Richiamando importanti precedenti, tra cui una pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che per aversi reato continuato è necessario che i diversi reati siano il frutto di un’unica ideazione programmata fin dall’inizio. Non è sufficiente che i reati siano della stessa indole o che siano commessi a breve distanza l’uno dall’altro. Serve una deliberazione iniziale che abbracci l’intera sequenza delittuosa. Nel caso analizzato, mancava la prova che l’episodio del 2019 fosse stato previsto e pianificato insieme ai reati commessi negli anni precedenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che l’onere di provare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso grava su chi ne chiede l’applicazione. In secondo luogo, chiarisce che elementi come la partecipazione di persone diverse o la natura isolata di una condotta possono essere determinanti per escludere il reato continuato. La decisione sottolinea la necessità di un’analisi caso per caso, basata su elementi concreti e non su mere congetture, per distinguere una sequenza di reati pianificata da una semplice reiterazione di condotte illecite.
Quando si può applicare il reato continuato tra più condanne?
Si può applicare solo quando si dimostra che tutti i reati erano parte di un unico piano criminale, ideato e programmato fin dal principio, prima della commissione del primo illecito. La semplice successione di reati non è sufficiente.
La distanza temporale tra i reati impedisce il riconoscimento del reato continuato?
La sola distanza temporale non è un ostacolo assoluto. Tuttavia, un notevole lasso di tempo, unito ad altri fattori come la natura isolata della condotta e l’assenza degli stessi complici, costituisce un forte indizio contro l’esistenza di un disegno criminoso unitario.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto palesemente infondato o viziato. La conseguenza è che la decisione del giudice precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
sentenza del Tribunale di Lecce del 24/3/2023, irrevocabile il 9/6/2023 per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso a Galatone il 27/11/2019;
sentenza della Corte di Appello di Lecce del 6-7/6/2023, irrevocabile il 21/10/2023, per i reati di cui agli all’art. 74 D.P.R. 309/1990, commesso a Lecce da data antecedente il 18/10/2017, con permanenza e artt. 81 e 73 D.P.R. 309/1990, commessi a Lecce il 27/1/2018 e 6/5/2018;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione, fondata su n diverso luogo di commissione dei reati e sulla distanza temporale, sarebbe errata in quanto in quanto il giudice avrebbe omesso di considerare che l’indicazione di Galatone come luogo di commissione sarebbe frutto di un errore materiale commesso in sentenza dal giudice di cognizione e che la distanza temporale sarebbe irrilevante poiché i fatti si inserirebbero nel medesimo contesto associativo che si è intetrottamente protratto dall’ann0 2017 all’anno 2020;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo in assenza di elementi concreti- non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là dell’eventuale errore circa l’indicazione del reato oggetto della sentenza sub 1, non emerge alcun collegamento tra la detenzione di sostanze stupefacenti accertata nel novembre 2019 e il contesto associativo, ciò sia in virtù della distanza temporale tra le diverse condotte specifiche sia, soprattutto, in virtù del fatto che l’ultimo singolo e isolato episodio è stato commesso senza il concorso di alcuno dei soggetti inseriti o collegati ai reati oggetto della sentenza sub 2, elemento questo coerentemente valorizzato dalla Corte territoriale per escludere che i reati siano il frutto di un’ideazione unitaria originaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e
alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024