Reato Continuato tra Associazione Mafiosa e Omicidio: I Limiti secondo la Cassazione
L’applicazione del reato continuato rappresenta una questione cruciale nel diritto penale, specialmente quando si tratta di reati associativi come quelli di mafia. Questo istituto può comportare una significativa riduzione della pena, ma la sua concessione è subordinata a requisiti stringenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini netti tra i crimini programmati all’origine e quelli che emergono da dinamiche contingenti, come una guerra tra clan. Analizziamo come la Corte ha distinto tra un piano criminale originario e gli sviluppi imprevedibili della vita di un sodalizio mafioso.
Il Caso in Analisi: Un Legame Spezzato
I fatti riguardano un soggetto, già condannato per vari reati tra cui partecipazione ad associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di stupefacenti. Successivamente, egli viene condannato anche per un omicidio commesso nel 1990. In fase esecutiva, l’imputato chiede al giudice di applicare la disciplina del reato continuato, sostenendo che anche l’omicidio facesse parte del medesimo disegno criminoso che lo aveva portato ad affiliarsi al clan mafioso.
La Corte d’Assise d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza. La motivazione è chiara: l’omicidio non era stato pianificato al momento dell’adesione al sodalizio. Al contrario, era maturato come una ritorsione specifica per un attentato subito da un altro esponente del clan, nel contesto di una violenta guerra di mafia contro un’organizzazione rivale. Si trattava, quindi, di una decisione legata a un’esigenza occasionale e contingente, non programmabile a priori.
Contro questa decisione, il difensore del condannato propone ricorso per Cassazione, insistendo sulla strumentalità dell’omicidio per l’affermazione e la sopravvivenza della cosca mafiosa.
La Disciplina del Reato Continuato: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte svolge una duplice valutazione. In primo luogo, rileva un vizio procedurale: il ricorso presentato personalmente dal condannato è inammissibile perché la legge (L. 103/2017) impone che l’atto sia sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Nel merito, anche il ricorso presentato dal difensore viene giudicato inammissibile perché basato su argomentazioni generiche e di fatto, senza attaccare il nucleo logico-giuridico della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza: Programmazione vs. Contingenza
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione di un principio consolidato in giurisprudenza. Per poter configurare il reato continuato tra il reato associativo e i cosiddetti “reati-fine”, non è sufficiente che questi ultimi siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’associazione.
È necessario qualcosa di più: il reato-fine deve essere stato programmato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dal momento della costituzione del vincolo associativo o, al più tardi, al momento della successiva adesione dell’imputato. Non possono rientrare nel medesimo disegno criminoso quei delitti che sono frutto di circostanze ed eventi:
- Contingenti e occasionali
- Non immaginabili al momento iniziale
Nel caso di specie, l’omicidio era una risposta diretta a un’aggressione subita, un’azione reattiva e non proattiva, dettata dall’evoluzione della “guerra di mafia”. La Corte sottolinea che queste dinamiche, per loro natura imprevedibili, non possono essere considerate parte di una deliberazione originaria. Di conseguenza, il legame richiesto dall’art. 81 c.p. viene a mancare.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La sentenza consolida un’interpretazione rigorosa dei requisiti per il reato continuato in contesti di criminalità organizzata. La decisione chiarisce che la mera appartenenza a un’associazione mafiosa e la commissione di un delitto funzionale ai suoi scopi non sono sufficienti per ottenere il beneficio. È indispensabile una prova della programmazione iniziale del reato-fine. Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche: rende più difficile per gli affiliati a clan mafiosi vedere unificati sotto un’unica pena i reati commessi nel corso di lunghi periodi, specialmente quelli più gravi come gli omicidi, se questi sono scaturiti da faide e scontri non prevedibili al momento dell’affiliazione. La valutazione del giudice deve concentrarsi sulla genesi della volizione criminale, distinguendo nettamente tra il piano strategico iniziale e le decisioni tattiche prese per far fronte a emergenze impreviste.
È possibile applicare il reato continuato tra il delitto di associazione mafiosa e un omicidio commesso da un affiliato?
Sì, ma solo a condizioni molto rigide. La Cassazione chiarisce che l’omicidio deve essere stato programmato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dal momento della costituzione dell’associazione o dell’adesione dell’imputato. Non è sufficiente che il delitto sia strumentale al rafforzamento della cosca.
Perché la Corte ha negato il reato continuato nel caso specifico?
Perché l’omicidio non era parte del piano originario, ma è maturato come reazione a un evento contingente e occasionale: una ritorsione per un attentato subito da un altro esponente del clan durante una guerra di mafia. Non era quindi programmabile al momento dell’adesione al sodalizio.
Un condannato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. La sentenza ribadisce che, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11933 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11933 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIUGNO NOME COGNOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
- Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’assise d’appello di Catani funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex ar cod.proc.pen. con cui COGNOME NOME aveva chiesto l’applicazione del disciplina del reato continuato tra l’omicidio di COGNOME NOME commesso 23.10.1990, giudicato con sentenza 14.04.2015 della medesima Corte distrettuale, e i reati di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE (nel c periodi diversi), estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupe giudicati con altre quattro sentenze delle Corti di appello di Catani Caltanissetta, già unificati tra loro ex art. 81 secondo comma ,cod.pen. in s cognizione o in executivis; il rigetto era argomentato sul NOME che l’omicidio del COGNOME era maturato all’interno del sodalizio criminale (cosa RAGIONE_SOCIALE partecipato dal COGNOME sino al 1993 e in epoca successiva, come ritorsione l’attentato subito da un esponente della medesima associazione RAGIONE_SOCIALE ovver per eliminare soggetti legati al clan RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della c.d. guerra di con la “stidda”, e dunque per ragioni contingenti e occasionali non programmabi al momento dell’adesione del COGNOME al sodalizio, ma insorte a seguito de evoluzione nel tempo delle relative dinamiche criminali.
- Avverso l’ordinanza suddetta hanno proposto ricorso per cassazione, con at distinti, sia COGNOME NOME NOME, che il difensore AVV_NOTAIO
In particolare, il ricorso del difensore deduce con unico motivo violazione del 81, secondo comma, cod.pen. e vizio di motivazione, con riguardo all’erra interpretazione del NOME omicidiario; richiamati i principi di diritto in ma continuazione, il ricorrente rileva l’insufficienza della motivazione dell’ord impugnata, che non aveva valorizzato la strumentalità dell’omicid all’affermazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla sua sopravvivenza nella lotta co “stidda”; deduce che la posizione apicale del COGNOME all’interno del sodal richiedeva la preventiva programmazione del contrasto coi clan rivali p mantenere il controllo del territorio; il ricorso ripercorre le fasi del collaborativa operata dal COGNOME a partire dal maggio 2013,k l’importanza d contributo apportato e delle ammissioni di responsabilità anche in ordine mandato aperto di uccidere qualunque appartenente al clan rivale. NOME –
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scri con le quali chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso personale del condannato va dichiarato senz’altro inammissib perché proposto da soggetto non legittimato dopo l’entrata in vigore della l 23 giugno 2017, n. 103 e la modifica da essa apportata agli artt. 571 e cod.proc.pen., per cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi
di k)
provvedimento non può essere proposto dalla parte NOME, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto n speciale della Corte di cassazione (Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017, deposi il 23/02/2018, Rv. 272010).
- Il ricorso proposto dal difensore, nell’interesse del COGNOME, è anch inammissibile, perché si esaurisce in una serie di generiche doglianze di fat larga misura ultronee laddove evocano, in termini inconferenti con l’ogge dell’istanza ex art. 671 cod.proc.pen., la collaborazione con la gi intrapresa dal condannato e i contenuti delle dichiarazioni dallo stesso r tale contesto.
La motivazione dell’ordinanza gravata si rivela corretta e incensurabile, av argomentato, in modo logico e coerente, l’esclusione della continuazione tr reato associativo e l’omicidio di COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME di uccidere la vittima aveva trovato causa nell’esigenza ritorsiva insorta a s dell’attentato subito da un esponente della RAGIONE_SOCIALE partecip dal COGNOME, nell’ambito della guerra di mafia in corso con la “stidda”, e du nell’esigenza di soddisfare un’emergenza di natura contingente; il giu dell’esecuzione ha così NOME puntuale applicazione del principio di d consolidato nella giurisprudenza di questa Corte per cui non è configurab l’istituto della continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo final al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili momento della costituzione del vincolo associativo (Sez. 6 n. 13085 d 3/10/2013, Rv. 259481, nonchè Sez. 1 n. 40318 del 4/07/2013, Rv. 257253, secondo cui il riconoscimento della continuazione postula la verifica puntuale il reato-fine sia stato programmato, almeno nelle sue linee essenziali, f momento della costituzione dell’associazione o della successiva adesio dell’associato al sodalizio). 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’insistenza del ricorrente sulle circostanze della maturazione dell’omi nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e della strumentalità del de alla sopravvivenza del clan nella guerra coi propri avversari si risolve, d nella deduzione di argomenti inidonei a dimostrare la riconducibilità del fa una deliberazione originaria, risalente al momento genetico del vinc associativo, e omettono perciò di confrontarsi criticamente con la motivazi dell’ordinanza impugnata, così da non superare la soglia dell’ammissibilità.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa del ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in 3.000,00 euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 18/01/2019