Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11933 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11933 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NISCEMI il 01/01/1959
avverso l’ordinanza del 11/06/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’assise d’appello di Catani funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex ar cod.proc.pen. con cui Giugno NOME aveva chiesto l’applicazione del disciplina del reato continuato tra l’omicidio di COGNOME NOME commesso 23.10.1990, giudicato con sentenza 14.04.2015 della medesima Corte distrettuale, e i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (nel c periodi diversi), estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupe giudicati con altre quattro sentenze delle Corti di appello di Catani Caltanissetta, già unificati tra loro ex art. 81 secondo comma ,cod.pen. in s cognizione o in executivis; il rigetto era argomentato sul fatto che l’omicidio del COGNOME era maturato all’interno del sodalizio criminale (cosa nostra di Nisc partecipato dal Giugno sino al 1993 e in epoca successiva, come ritorsione l’attentato subito da un esponente della medesima associazione mafiosa ovver per eliminare soggetti legati al clan COGNOME nell’ambito della c.d. guerra di con la “stidda”, e dunque per ragioni contingenti e occasionali non programmabi al momento dell’adesione del Giugno al sodalizio, ma insorte a seguito de evoluzione nel tempo delle relative dinamiche criminali.
2. Avverso l’ordinanza suddetta hanno proposto ricorso per cassazione, con at distinti, sia NOME personalmente, che il difensore avv. NOME COGNOME
In particolare, il ricorso del difensore deduce con unico motivo violazione del 81, secondo comma, cod.pen. e vizio di motivazione, con riguardo all’erra interpretazione del fatto omicidiario; richiamati i principi di diritto in ma continuazione, il ricorrente rileva l’insufficienza della motivazione dell’ord impugnata, che non aveva valorizzato la strumentalità dell’omicid all’affermazione della cosca mafiosa e alla sua sopravvivenza nella lotta co “stidda”; deduce che la posizione apicale del Giugno all’interno del sodal richiedeva la preventiva programmazione del contrasto coi clan rivali p mantenere il controllo del territorio; il ricorso ripercorre le fasi del collaborativa operata dal Giugno a partire dal maggio 2013,k l’importanza d contributo apportato e delle ammissioni di responsabilità anche in ordine mandato aperto di uccidere qualunque appartenente al clan rivale. Li –
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scri con le quali chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso personale del condannato va dichiarato senz’altro inammissib perché proposto da soggetto non legittimato dopo l’entrata in vigore della l 23 giugno 2017, n. 103 e la modifica da essa apportata agli artt. 571 e cod.proc.pen., per cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi
di k)
provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto n speciale della Corte di cassazione (Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017, deposi il 23/02/2018, Rv. 272010).
2. Il ricorso proposto dal difensore, nell’interesse del Giugno, è anch inammissibile, perché si esaurisce in una serie di generiche doglianze di fat larga misura ultronee laddove evocano, in termini inconferenti con l’ogge dell’istanza ex art. 671 cod.proc.pen., la collaborazione con la gi intrapresa dal condannato e i contenuti delle dichiarazioni dallo stesso r tale contesto.
La motivazione dell’ordinanza gravata si rivela corretta e incensurabile, av argomentato, in modo logico e coerente, l’esclusione della continuazione tr reato associativo e l’omicidio di COGNOME NOME sul fatto che la determina di uccidere la vittima aveva trovato causa nell’esigenza ritorsiva insorta a s dell’attentato subito da un esponente della cosca mafiosa niscennese partecip dal Giugno, nell’ambito della guerra di mafia in corso con la “stidda”, e du nell’esigenza di soddisfare un’emergenza di natura contingente; il giu dell’esecuzione ha così fatto puntuale applicazione del principio di d consolidato nella giurisprudenza di questa Corte per cui non è configurab l’istituto della continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo final al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili momento della costituzione del vincolo associativo (Sez. 6 n. 13085 d 3/10/2013, Rv. 259481, nonchè Sez. 1 n. 40318 del 4/07/2013, Rv. 257253, secondo cui il riconoscimento della continuazione postula la verifica puntuale il reato-fine sia stato programmato, almeno nelle sue linee essenziali, f momento della costituzione dell’associazione o della successiva adesio dell’associato al sodalizio). 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’insistenza del ricorrente sulle circostanze della maturazione dell’omi nell’ambito della cosca mafiosa di appartenenza e della strumentalità del de alla sopravvivenza del clan nella guerra coi propri avversari si risolve, d nella deduzione di argomenti inidonei a dimostrare la riconducibilità del fa una deliberazione originaria, risalente al momento genetico del vinc associativo, e omettono perciò di confrontarsi criticamente con la motivazi dell’ordinanza impugnata, così da non superare la soglia dell’ammissibilità.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa del ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in 3.000,00 euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 18/01/2019