Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26007 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del GIP TRIBUNALEdi Milano;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Le condotte principali oggetto di giudizio, nei due procedimenti, sono entrambe di rapina (in uno anche resistenza e lesioni). Fatti avvenuti entrambi il 16 agosto dell’anno 2018 in Milano. Nel primo caso la rapina ha consentito di ottenere un profitto pari a 250 euro; entrambi i fatti sono stati commessi con notevole aggressività fisica.
Nonostante gli elementi della omogeneità e della stretta contiguità temporale, apparentemente sintomatici di una progettazione unitaria, il giudice dell’esecuzione afferma che si tratta di due fatti violenti e brutali, che, nonostante il tempo ravvicinato in cui si sono verificati, non possono dirsi ideati unitariamente, tanto da fondare un’unica delibazione criminosa e una sola spinta a delinquere.
Il giudice dell’esecuzione piuttosto osserva che le modalità dell’azione, il fatto che già con la prima rapina si era raggiunto un risultato non modesto in termini di profitto e il modus operandi complessivo del condannato militano a favore di una proclività a delinquere, da non confondere con i presupposti della continuazione, necessaria per sopravvivere e sostenersi.
Il giudice, infine, sostiene che il ricorrente non si Ł premurato neanche di allegare, lungi dal dover assolvere ad un onere probatorio sul punto, elementi dai quali potesse dedursi la medesimezza del disegno criminoso al fine di riconoscere il vincolo della continuazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME. Il ricorso Ł affidato ad una unica deduzione, espressa in termini di vizio di
– Relatore –
Sent. n. sez. 1430/2025
CC – 23/04/2025
motivazione.
Il ricorrente si lamenta del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione poichØ ritiene che il fatto che i crimini sono stati commessi nello stesso contesto temporale e spaziale e che siano accomunati dall’intento di procurarsi denaro, deve essere considerato un indice significativo dell’esistenza di un unico disegno criminoso.
In un caso le diverse violazioni di legge sono state già unificate in cognizione, il che rappresenta un ulteriore indicatore, del tutto trascurato dal giudice della esecuzione.
La difesa si duole, inoltre, dell’illogicità della motivazione nella misura in cui il giudice ha da un lato preso atto del fatto che i reati sono avvenuti nel medesimo contesto spaziotemporale e dall’altro lato ha ritenuto che questi elementi non siano sufficienti per imporre ai fatti il vincolo della continuazione. Una siffatta motivazione appare, alla difesa, priva di fondamento logico e giuridico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchŁ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi Ł – per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
I nessi esteriori sono, per costante orientamento interpretativo, la medesima direzione finalistica e la contiguità temporale delle condotte, ferma restando la varietà delle situazioni concrete.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si Ł espressa nel modo che segue :il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Ora, nel caso in esame va rilevato che la valutazione negativa della domanda – pure a fronte di indicatori rilevanti – si basa su un dato alquanto precario sul piano della analisi criminologica, ossia la ‘intensità’ della violenza utilizzata nelle due occasioni, per fatti avvenuti nel medesimo giorno. Si tratta di un aspetto da cui non appare logico ritenere una «distinta progettazione» degli episodi (unico aspetto rilevante ai fini qui in rilievo) quanto una particolare impulsività dell’autore, aspetto che non appare decisivo, ben potendo ricollegarsi ad una progettazione unitaria, realizzata con maldestra accentuazione della violenza fisica.
NØ appare carente la prospettazione difensiva iniziale, dovendosi intendere l’onere di allegazione come onere di «valorizzazione dialettica» dei possibili indicatori di rappresentazione della identità del proposito criminoso complessivo, qui di certo realizzata.
Va pertanto disposto un nuovo giudizio, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME