Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIDERNO il 08/07/1983
avverso l’ordinanza del 02/10/2024 della Corte appello di Reggio Calabria in funzione di Giudice dell’esecuzione dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’ordinanza impugnata / ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a due sentenze definitive, per reati commessi per violazione della normativa in tema di armi (detenzione e porto di armi clandestine) commessi, la prima sentenza, in ottobre e novembre 2013, aprile e settembre 2014, la seconda sentenza, in febbraio, settembre, novembre 2006.
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. V. lana (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di nnotivazione) t konda su ragioni non consentite in quanto versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate,
poiché si denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando non soltanto l’ampia distanza temporale tra i fatti (circa otto anni) che la difesa giustifica per la carcerazione sofferta senza precisarne la durata e il rapporto con il tempus commissi delicti (si indica soltanto che si è trattato di una lunga detenzione), ma anche considerando la diversità dei soggetti concorrenti nei reati, ragionamento che viene attinto da censure in fatto, che pretenderebbero la rilettura dei provvedimenti resi in sede di cognizione e che, comunque, non escludono, pur alla luce delle osservazioni difensive, la parziale diversità dei concorrenti nei reati.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
DEPOSITA TA
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente