Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento della richiesta di NOME, il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna.
Nella determinazione della pena ha evidenziato che la sentenza della Corte di appello di Genova, in data 18 gennaio 2022 (indicata al n. 1), ha riconosciuto la recidiva ex art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen., sicché, l’aumento a titolo di continuazione per i reati satellite oggetto della predetta pronuncia
nonché di quelle emesse dal Tribunale di Savona in data 26 giugno 2017 (n. 2) e dal Tribunale di Imperia in data 17 febbraio 2022 (n. 3) deve essere non inferiore ad un terzo. Ha quindi rideterminato la pena complessiva cumulando alla pena per il reato più grave, individuata in quella di anni 2 d reclusione ed euro 1.200,00 di multa, al netto della riduzione per il rito abbreviato, inflitta per il reato di cui a 624 bis cod. pen. dalla sentenza sub 2, quella irrogata per i reati meno gravi (precisamente mesi 5 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. giudicato con la sentenza sub 2, mesi 3 di reclusione ed euro 150,00 di multa ciascuno per i due reati oggetto della sentenza sub 1 e 2 mesi di reclusione ed euro 50,00 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 3)
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione all’art. 81, comma 4, cod. pen. Sostiene il ricorrente che il limite minimo di un terzo di aumento ex art. 81, comma quarto, cod. pen. opera soltanto nell’ipotesi in cui al condannato sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha espressamente fatto riferimento al riconoscimento da parte di una delle sentenze unificate in continuazione, quella sub 1, della recidiva ex art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti indicati nel prosieguo.
Il principio di diritto a cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attenersi è che “il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con un sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute. (Vedi Corte Cost., ordd. n. 193 del 1 ore 2008 e 171 del 2009 nonché Sez. l, n. 18773 del 26/03/2013, Rv. 256011; v., anche, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. – 2019, Rv. 276268).
Occorre allora porre attenzione alla data di commissione dei reati oggetto di condanna, per verificare se a quel momento l’autore fosse stato dichiarato recidivo reiterato con sentenza in precedenza emessa e già divenuta irrevocabile. Dalla ordinanza impugnata emerge che i reati oggetto delle tre sentenze di condanna sono stati commessi il 10 maggio 2017, il 24 giugno 2017 ed il 3 aprile 2017 e che le sentenze sono divenute irrevocabili in data successiva,
rispettivamente il 12 ottobre 2022, 25 luglio 2017, il 4 ottobre 2023.’1 fatto che una delle sentenze abbia applicato la recidiva, per di più non ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen., quindi reiterata, ma solo specifica ed infra-quinquennale ai sensi dell’ art. 99, comma secondo numeri 1) e 2), cod. pen. non può rilevare ai fini dell’operatività del limite di aumento minimo di continuazione, atteso che è dirinnente, per valutare se l’imputato fosse stato già dichiarato recidivo reiterato, non già la data della pronuncia della condanna ma quella, come detto, dalla commissione dei reati.
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni, non risulta correttamente applicato neanche il principio di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte in forza del quale “ai fin dell’indi’viduazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza” quindi in caso di giudizio abbreviato quella conseguente alla riduzione per la scelta del rito (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, Giampà, Rv. 285865 – 01).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di La Spezia perché proceda – in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – ad un nuovo giudizio rispettoso dei principi sin qui enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.
Così deciso, in Roma il giorno 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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