Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44202 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in ARGENTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza della medesima Corte in data 1/2/2021, irrevocabile il 5/11/2021, e quelli giudicati con cinque sentenze irrevocabili, ivi elencate.
L’impugnata ordinanza ha escluso l’unicità del disegno criminoso in ragione del notevole lasso temporale intercorrente tra i reati, commessi dal 2011 al 2015, in località differenti dell’Italia del nord. In particolare, si è illustrato che i cui alla prima sentenza erano truffe commesse via internet, contrassegnate da un tipico modus operandi, consistente nell’induzione del cliente alla consegna dei propri dispositivi informatici, mentre le truffe di cui alle altre sentenze erano stat commesse, sempre via internet, simulando vendite alle quali non seguiva la consegna del bene dopo la ricezione del pagamento del prezzo.
Si è pertanto ritenuto che le condotte di reato siano espressione di propensione al delitto, mentre sia mancante la preventiva ideazione e rappresentazione di tutte le condotte, frutto di azioni estemporanee e condizioni contingenti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il COGNOME, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, articolando i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’omogeneità dei titoli di reato ed alla contiguità temporale.
2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la ritenuta insussistenza dei presupposti della continuazione.
Considerato in diritto
L’impugnazione è infondata e, di conseguenza, deve essere respinta.
1.1. Vanno premessi i criteri generali per l’individuazione della continuazione nel reato, alla stregua dell’esegesi di legittimità.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia
meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità de lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413)
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Infine, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
1.2. Ciò premesso, il giudice dell’esecuzione ha ragionevolmente argomentato in ordine all’impossibilità di ritenere i reati di cui alle menzionate sentenze legati dal medesimo disegno criminoso in ragione della distanza temporale tra essi intercorsa, ed in difetto di elementi di fatto comprovanti l’esistenza di un’unica risoluzione criminosa.
Non infici4Ia correttezza del costrutto motivazionale, basato sulle argomentazioni che si sono riassunte, i riferimenti del ricorso alla omogeneità delle violazioni in quanto tutte rientranti nel paradigma della truffa. Invero, il giudic dell’esecuzione, pienamente consapevole dell’identità di nomen iuris dei reati, ha
imperniato il diniego sulla valorizzazione delle caratteristiche delle perpetrate truffe, in un caso consistite nel duplice approfittamento dei possessori di congegni elettronici e dei commercianti-acquirenti, inconsapevoli della provenienza delittuosa dei beni, nell’altro caso nella mera vendita fittizia di beni dei quali non avveniva la consegna, dopo la percezione del prezzo.
Tali differenti impostazioni, unite alla marcata distanza cronologica tra i reati, hanno ragionevolmente indotto il giudice dell’esecuzione a negare la sussistenza della genetica ed unitaria programmazione delittuosa, con inferenza logica del tutto conseguente all’approfondita lettura dei titoli di condanna.
Quanto alla denunciata irrilevanza del lasso cronologico tra i reati, è francamente contestabile l’affermazione per cui l’arco di quattro anni sia “relativamente compresso”. Invero, nell’analisi degli indici della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione, il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale.
Si deve puntualizzare che la verifica dell’esistenza del medesimo disegno criminoso – elemento principe dell’istituto della continuazione – non può ridursi a mera fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall’integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l’esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell’agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa.
D’altro canto, le doglianze difensive non appaiono in grado di destrutturare il filo logico-giuridico basato sugli elementi contrari al riconoscimento del vincolo criminoso, emersi e analizzati dal giudice dell’esecuzione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 11 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente