Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25509 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva cheisto applicarsi la disciplina della continuazione in relazione ai reati giudicati con le sentenze irrevocabili emesse:
1) dalla Corte di appello di Firenze, in data 3 luglio 2018 (condanna a 5 anni e 10 mesi di reclusione per più reati d bancarotta, commessi dal 2007 al 2010);
2) dal Tribunale di Roma in data 31 ottobre 2012 (condanna alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di corruzione propria aggravato, commesso dal dicembre 2007 a maggio 2009).
A ragione osserva che le condotte distrattive di cui COGNOME è stato dichiarato responsabile con la sentenza sub 1) sono state commesse dal condanNOME, in qualità di amministratore di fatto delle società fallite riconducibili ad unico RAGIONE_SOCIALE denomiNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in danno del RAGIONE_SOCIALE per ottenere finanziamenti irregolari, con ripetuti spostamenti di denaro da una società all’altra, tutte appartenenti all’indicato RAGIONE_SOCIALE con capofila RAGIONE_SOCIALE; a contrario, il reato di corruzione è stato commesso per ottenere l’aggiudicazione di opere pubbliche in favore di quest’ultima società. Ne segue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le condotte illecite non sono espressione di un unico disegno criminoso, volto a favorire il RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME. Ciò è tanto vero che le condotte distrattive sono state commesse non in favore ma in danno delle società riconducibili al RAGIONE_SOCIALE. Lo schema operativo per consumare i reati di bancarotta, costantemente seguito fin dall’anno 2007, prevedeva come risultato finale il mantenimento in vita delle varie società del RAGIONE_SOCIALE ed in particolare di quella capofila, attraverso lo spostamento di risorse finanziarie dalla una all’altra, senza che le stesse fossero in grado di generarne proprie, fino a causarne il loro definitivo tracollo, con gravi danni ai dipendenti Al contrario, i fatti di corruzio sono stati commessi in epoca successiva ed al fine di favorire la capofila RAGIONE_SOCIALE nell’aggiudicazione di opere pubbliche, nell’ottica di un raggiungimento di un vantaggio patrimoniale per l’intero RAGIONE_SOCIALE .
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre motivi per violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché per vizio di motivazione che possono essere riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen. nei termini che seguono.
Secondo quanto accertato dalla sentenza sub 1), tutte le fattispecie di bancarotta fraudolenta, analiticamente descritte nell’atto di impugnazione, sono state commesse allo scopo unitario di proseguire l’attività RAGIONE_SOCIALE e favorire l’attività delle società riconducibili al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i particolare della società capofila RAGIONE_SOCIALE
La sentenza sub 2) ha condanNOME COGNOME per il reato di corruzione propria ritenendo accertato che lo stesso, nel periodo commesso tra il dicembre 2007 ed il maggio 2009, agendo come corruttore nella qualità di presidente della RAGIONE_SOCIALE, aveva siglato con alcuni pubblici ufficiali un patto finalizzato ad ottenere l’affidamento di appalti di opere pubbliche ad imprese di cui aveva il controllo, tra cui la stessa RAGIONE_SOCIALE
Sostiene il ricorrente che poste tali premesse, non può revocarsi in dubbio che tutti i fatti penalmente rilevanti giudicati con entrambe le sentenze sono state
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commesse da COGNOME nel medesimo periodo temporale allo scopo unitario di favorire l’operatività delle società del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” ed in particolare la società capofila RAGIONE_SOCIALE
La tesi recepita dell’ordinanza impugnata secondo la quale non è sostenibile che COGNOME si sia rappresentato fin dal primo reato di bancarotta l’accordo corruttivo dell’anno 2008 perché siglato per la sopravvenienza di evento nuovo ed imprevedibile – l’intervento del correo COGNOME – non è fondata ed è contraria all’accertamento cui sono pervenute le sentenze in esecuzione. In sede di cognizione non solo è stato escluso che la prima operazione incriminata risalga al maggio 2007, ma si è affermato che tutte le condotte distrattive sono state commesse nell’ambito di un reato unitario commesso dal 2007 al 2010, quindi nel medesimo contesto cronologico in cui sono stati commessi i fatti corruttivi. Parimenti è stato ritenuto accertato che COGNOME e COGNOME abbiano concordato fin dal dicembre del 2007 il piano criminoso, in cui rientrava il reato di corruzione di cui alla sentenza sub 2), intraprendo iniziative comuni volte a compromettere l’imparzialità dei pubblici ufficiali. Ne segue che i reati oggetto di entrambe le sentenze sono stati commessi in módo simultaneo e con condotte esecutive che si sono sovrapposte. Si tratta di condotte non espressive della propensione del condanNOME a seguire uno stile di vita volto alla reiterazione di reati bensì sintomatiche dello scopo unitario perseguito dal condanNOME di proseguire l’attività e favore della sopravvivenza del RAGIONE_SOCIALE, attraverso più violazioni eterogenee, concepite sin dall’inizio nelle loro linee essenziali e di volta in volta realizzate.
Lamenta ancora il ricorrente che la Corte territoriale ha dato atto del deposito di una memoria di replica da parte della difesa del condanNOME senza, però, prenderne in esame le argomentazioni. Ciò ha impedito al giudice dell’esecuzione di affrontare il tema principale posto dalla difesa rappresentato dallo scopo unitario perseguito nella consumazione dei reati di bancarotta volto, così come nella corruzione, a consentire la prosecuzione dell’attività RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE anche a costo di creare un danno all’istituto bancario. Il fallimento di alcune delle società del RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva al 2012, proprio a causa delle condotte distrattive, non dimostra affatto che COGNOME abbia agito negli anni precedenti, sia pure non riuscendovi, per evitare il tracollo dell’intero RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Vanno ripresi alcuni principi che presiedono al giudizio sulla continuazione.
Nel procedimento ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. al giudice dell’esecuzione è demandato un giudizio, proprio della sede di cognizione, in ordine alla riconducibilità dei reati oggetto della istanza ad un comune disegno criminoso. Quanto alla nozione di “medesimo disegno criminoso”, è stato chiarito che si tratta della rappresentazione, in capo al soggetto agente, della futura commissione dei reati, e dunque di elemento, che attiene alla sfera psicologica del soggetto, risalente a un momento precedente la commissione del primo fra i reati della serie considerata. La ratio propria dell’istituto del reato continuato risiede nella considerazione che l’esistenza di un unitario momento deliberativo di più reati giustifica un trattamento sanzioNOMErio più favorevole e discrezionalnnente determiNOME, non secondo i limiti edittali individuati da ciascuna fattispecie incriminatrice, bensì nel rispetto delle regole di cui all’art. 81 cod. pen.
In ordine al contenuto della rappresentazione delle future condotte criminose, va osservato che, da una parte, non può riguardare una scelta di vita, che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, né una generale tendenza a porre in essere determinati reati: la dedizione al delitto, il ricorso abituale a proventi dell’attività criminosa e la soggettiva inclinazione a commettere gravi delitti dolosi sono connotazioni proprie del profilo soggettivo del reo che determinano, ai sensi degli artt. 102-108 cod. pen., un più grave trattamento sanzioNOMErio, e quindi risultano incompatibili con l’istituto della continuazione fra reati.
Dall’altra, la nozione di continuazione non può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lor graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo – che parla soltanto di “disegno” – e a non risultare necessaria per l’attenuazione del trattamento sanzioNOMErio, non considera la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità normalmente solo in via di larga approssimazione. Quello che occorre, invece, e che è sufficiente, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di coridotte delineate (“disegnate”) in vista di un unico fine.
La programmazione può essere, perciò, ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale – con l’inevitabile riserva di “adattamento” alle eventualità del caso – come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.
E’ significativo che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) abbia precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria.
L’accertamento dell’esistenza di un momento ideativo e deliberativo comune a più reati va compiuto, come ordinariamente avviene per l’accertamento degli stati soggettivi, secondo le regole della prova indiziaria.
Sono stati individuati, con elencazione non tassativa, ma esemplificativa, una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti nell’accertamento in parola, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, e complessivo, che li valuti in maniera unitaria.
L’ordinanza, a prescindere dal mancato esame dei rilievi dedotti nella mernora difensiva solo citata in premessa, ha escluso l’unitarietà del disegno criminoso seguendo un percorso argomentativo che non si sot~ alle critiche del ricorrente.
La Corte territoriale ha considerato decisiva, ai fini dell’esclusione dell’unitarietà della deliberazione criminosa sottesa a i reati oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. la diversità tra lo scopo perseguito dal condanNOME con la consumazione di tutti i reati di bancarotta, giudicati con la sentenza sub 1), ed il reato di corruzione, giudicato con la sentenza sub 2), oltre che la distanza temporale tra le violazioni, sia pure contenuta in “pochi mesi”.
Al riguardo, ha evidenziato che mentre le ventisei condotte distrattive sono state commesse al fine di danneggiare sia il RAGIONE_SOCIALE indotto, a seguito di operazioni anomale e fittizie e nonostante il conclamato stato di insolvenza, ad elargire finanziamenti irregolari alle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllato da COGNOME – sia le singole società che lo componevano, nella sostanza utilizzate al solo scopo di drenare tutte le risorse finanziarie ottenute dal sistema bancario a favore di altre società collegate ed in particolare della capofila BTP. Al contrario, le condotte corruttive sono state realizzate al fine di favorire in concreto la RAGIONE_SOCIALE nell’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche.
Si tratta di argomentazione che, per quanto formalmente in linea con i ricordati principi in tema di reato continuato, risulta illogica ed intrinsecamente contraddittoria.
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In particolare, non risulta comprensibile, così come rilevato dal ricorrente, perché lo scopo perseguito da COGNOME, nella qualità di persona fisica che nella sostanza controllava, insieme con altri, il RAGIONE_SOCIALE, con le condotte illecite eterogenee oggetto delle due sentenze di condanna abbia perseguito scopi diversi e comunque non riconducibili ad un’unica preventiva programmazione e deliberazione criminosa, una volta che in sede di cognizione è stato pacificamente accertato, come evidenziato dall’ordinanza impugnata, che tanto le bancarotte fraudolente quanto la corruzione, peraltro pacificamente commesse a distanza di “pochi mesi” le une dalle altre (pag. 4), erano oggettivamente strumentali ad apportare utilità economiche e finanziarie alla società capofila, la BTP, e quindi, indirettamente all’intero RAGIONE_SOCIALE. La BTP era, infatti, non solo la beneficiaria ultima delle risorse finanziarie drenate dalle societ collegate, anche a costo di provocarne il fallimento, ma anche degli appalti conseguiti con il patto corruttivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto te puntualizzati e colmando le evidenziate lacune motivazionali.
3.1. È, infine, il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento i giudici –persona fisica che hanno pronunciato l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso, in Roma 16 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il President