Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12101 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12101 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 15/08/1996 avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del TRIBUNALE di Palermo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 novembre 2024 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai reati per i quali il predetto Ł stato condannato con le sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2018 e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese del 10 giugno 2019, irrevocabili, rispettivamente, il 26 febbraio 2020 e il 5 marzo 2021.
Il Tribunale ha rilevato che dall’esame delle sentenze non sono emersi elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso, deponendo, in tal senso, la distanza temporale tra i fatti, il diverso luogo di commissione e l’estraneità del fatto di cui alla seconda sentenza al contesto associativo del sodalizio criminale oggetto della prima.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale eccepisce contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, avendo la prima applicato la continuazione ai reati con essa giudicati, coevi e della medesima indole al reato di cui a quella successiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese.
Il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza nella parte in cui ha rigettato l’istanza sulla base della distanza temporale, risalendo i fatti (già unificati in continuazione) di cui alla prima sentenza a un periodo compreso tra il 9 settembre 2015 e il 18 maggio 2016 e
quello di cui alla seconda sentenza al 17 ottobre 2016.
Sarebbe errato anche il riferimento al diverso luogo di consumazione dei reati, essendo stati commessi, i medesimi, a Palermo e provincia.
Infine, anche il riferimento all’estraneità del fatto commesso nell’ottobre 2016 al programma criminoso dell’associazione sarebbe illogico, essendo stati inclusi nel progetto delittuoso del sodalizio altri reati contro il patrimonio e commessi a breve distanza tra essi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);
Deve, inoltre, essere applicato l’insegnamento del massimo organo nomofilattico che ha precisato il principio per cui «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento Ł richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Rilevano, ai fini della prova dell’esistenza del medesimo disegno criminoso l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purchØ significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284652).
L’accertamento di tali indici Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed Ł insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Il Tribunale di Palermo si Ł attenuto ai principi che governano la materia della continuazione in sede esecutiva e, con motivazione congrua e priva dei vizi di contraddittorietà e illogicità promiscuamente dedotti dal ricorrente, ha argomentato in punto di esclusione degli indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso.
A tale fine, ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti.
Risulta, in effetti, che il reato associativo oggetto della prima sentenza e nel contesto del quale
sono stati commessi i reati contro il patrimonio in essa giudicati, Ł stato contestato relativamente al periodo 9 settembre 2015 – 2 marzo 2016.
A fronte di tale delimitazione temporale, il delitto di cui alla seconda sentenza, sebbene caratterizzato dalla medesima oggettività giuridica (trattandosi di reato contro il patrimonio, come quelli oggetto della prima decisione), si colloca a un’apprezzabile distanza temporale (essendo stato commesso il 17 ottobre 2016) che Ł stata ritenuta, in uno con l’assenza di ulteriori elementi indicativi dell’invocata unificazione, incompatibile con la richiesta di applicazione del vincolo.
Il ricorso, peraltro, insiste sulla circostanza dell’avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalla Corte di appello di Palermo ipotizzandone la contraddittorietà rispetto al diniego della inclusione nel medesimo del «coevo» reato di cui alla decisione del Tribunale di Termini Imerese.
Tuttavia, il presupposto di fatto dal quale muove tale rilievo Ł inesistente, atteso che il reato di cui alla seconda sentenza Ł stato commesso a distanza di diverso tempo dalla cessazione di operatività dell’associazione.
NØ assume rilievo decisivo, ai fini della dedotta illogicità della motivazione (vizio che, per rilevare in sede di legittimità, deve essere «manifesto»), la circostanza che il reato sia stato commesso in ambito territoriale contiguo a quello degli altri oggetto del precedente giudizio e ciò in ragione della disamina complessiva dei fatti compiuta dal giudice dell’esecuzione.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME