Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Forino il 11/08/1959
avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del Tribunale di Avellino in funzione di Giudice dell’esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con nove sentenze di condanna, tutte relative al reato di diffamazione.
Considerato che il motivo proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e violazione di legge per disparità di trattamento rispetto a condannati per reati contro la persona, con correlato vizio di motivazione) è manifestamente infondato perché denuncia difetto o contraddittorietà della motivazione che non si evince dalla lettura del
provvedimento impugnato e perché, comunque, deduce asserita inosservanza di norme penali non sussistente.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal Giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da vizi di ogni tipo, coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando / che non poteva essere reputato rilevante, dal punto di vista unificante, il titolo dei reati, l’omogeneità del bene giuridico offeso, in quanto fatti posti in essere all’interno della medesima trasmissione televisiva (Dentro la notizia), tenuto conto, invece, del dato temporale, risultando le condotte commesse in un ampio contesto temporale (tra il 2014 ed il 2020), della diversità delle persone offese, peraltro, indicate come appartenenti ad ambienti eterogenei, e descrivendo le singole, diverse vicende come non collegate tra loro, dandone conto con la relativa descrizione, nella seconda pagina del provvedimento impugnato (cfr. nota).
Ritenuto che le censure sollevate non svolgono alcuna specifica deduzione quanto all’identità del disegno criminoso, da dover riscontrare alla data della prima delle diffamazioni risalente al 2014, ma si limitano a dedurre, genericamente, che vi sarebbe disparità di trattamento con condannati per delitti contro la persona, senza considerare, invece, che i principi giurisprudenziali richiamati, quanto agli indici rivelatori della identità del disegno criminoso e all’onere probatorio, riguardano anche i condannati per tali titoli di reato.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presiden e