Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42894 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42894 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Eruu·hk-ut lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il rigetto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12/12/2022, ha rigettato la richiesta proposta da COGNOME NOME di applicare, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la disciplina della continuazione tra i reati di cui agli artt. 640, comma secondo cod. pen., agli artt. 216-223 L.F. e artt. 2 e 10 L. 74/2000, oggetto della sentenza n. 1983/2018 emessa dalla Corte di Appello di Brescia, irrevocabile il 19/9/2019, e il reato di cui agli artt. 216-223 L.F. oggetto della sentenza n. 903/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, irrevocabile il 13/9/2022.
Nell’istanza la difesa ha evidenziato che tra le violazioni, relative anche alla medesima disposizione di legge, sussisterebbero elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso: a) COGNOME era amministratore di fatto delle società; b) nella sentenza di Velletri la condotta
distrattiva contestata al ricorrente quale amministratore di fatto del RAGIONE_SOCIALE si riferisce a finanziamenti infragruppo alla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società di cui era amministratore nei fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Bergamo relativa alle truffe e al fallimento delle stesse società; c) la vicinanza temporale tra i fatti, 2011 quelli accertati a Velletri e 2015 quelli della sentenza di Bergamo.
Il Giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione evidenziando che dalla lettura dei provvedimenti emergerebbe che l’unico elemento che accomuna le condotte è rappresentato dalla posizione rivestita dal condannato laddove, di contro, la distanza temporale tra le condotte imporrebbe di escludere che queste abbiano fatto parte di un unico programma. Né, d’altro canto, il fatto che il ricorrente abbia posto in essere la condotta distrattiva quale amministratore di fatto del RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE sarebbe sufficiente a far ritenere che il programma sia stato concepito nella sua struttura essenziale ab initio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa -premesso che le pene relative alle due condanne erano oggetto di un provvedimento di cumulo, tenuto conto del presofferto, per anni 6, mesi 8 e giorni 24 di reclusione- rileva la contraddittorietà e l’erroneità della motivazione in ordine all’esclusione della continuazione. Dalla lettura delle due sentenze di condanna, infatti, emergerebbe in modo evidente che i reati erano inseriti nel medesimo contesto e costituivano l’esecuzione di un unico programma originario. Al di là del dato temporale, che dovrebbe anche essere letto facendo riferimento alle condotte concrete e non alle date delle sentenze che hanno dichiarato il fallimento delle società, l’unicità del disegno criminoso emergerebbe proprio dalle modalità utilizzate e dal fatto, come risulta dallo stesso capo di imputazione del processo di Velletri, che vi era anche una coincidenza tra le società coinvolte.
4.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 656, comma 5 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva la carenza assoluta di motivazione quanto alla richiesta, espressamente contenuta nell’istanza, di non tenere conto, ai fini del cumulo delle pene da espiare, di quella relativa alla condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo. Secondo la difesa, infatti, la circostanza che il condannato, nel frattempo, sia stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale determinerebbe l’impossibilità di
ritenere che la relativa pena sia esecutiva così che l’ordine di esecuzione della pena residua, inferiore a quattro anni, avrebbe dovuto seguire il regime di cui all’art. 656, comma 5 cod. proc. pen. e l’esecuzione dello stesso avrebbe dovuto essere quindi sospesa.
In data 19 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni U-UlknJe2c. scritte nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
In data 29 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che le conclusioni cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione, correttamente considerati i periodi cui si riferiscono le condotte e il contesto complessivo nel quale si sono svolti i fatti, sarebbero illogiche e contraddittorie.
La doglianza è fondata.
1.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato il giudice di merito, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen., è tenuto a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici -almeno nelle loro linee essenziali- da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, COGNOME., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del casocome mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni introducono un’opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi a una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perché l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
1.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, che pure nella sostanza ha fatto riferimento ai principi enucleati, non risulta averli correttamente applicati.
Una volta riconosciuto che le condotte distrattive si inseriscono in un contesto caratterizzato da cessione di finanziamenti infragruppo nel quale sono coinvolte le medesime società, che il condannato rivestiva la medesima posizione di amministratore di fatto e le quanto meno parziali analogie nelle modalità di consumazione dei reati, infatti, l’unicità del disegno criminoso è stata esclusa in termini apodittici.
Ciò in quanto il giudice di merito ha fondato la propria conclusione limitandosi ad affermare che la “diversità delle disposizioni normative violate e la lontananza temporale delle condotte escludono la configurabilità dell’unicità del disegno criminoso”.
Il fatto che le disposizioni normative violate siano diverse, peraltro solo in parte, non è da solo sufficiente a escludere il riconoscimento della continuazione, ciò soprattutto quando in una delle due pronunce uno dei
giudici della cognizione l’abbia già ritenuta, come accaduto nella sentenza del Tribunale di Bergamo, peraltro in relazione a fatti commessi in un ampio lasso temporale, anche vicini a quelli oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri (Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276944 – 01: “In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione”).
Il riferimento alla “lontananza temporale”, fondato sulla data di consumazione del reato, poi, non è significativa. Nel caso di specie, infatti, ai fini di una corretta valutazione in ordine alla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso, il giudice non avrebbe dovuto considerare la data di “consumazione” del reato, coincidente con la dichiarazione di fallimento, quanto, piuttosto, il diverso e antecedente momento nel quale si è realizzata in concreto la distrazione oggetto dell’operazione contestata.
1.3. Per le ragioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Velletri affinché questo, in diversa composizione (cfr. Corte cost. n. 183 del 2013), proceda a un nuovo giudizio in ordine al mancato riconoscimento dell’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze.
Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
La doglianza è infondata.
Il “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione” emesso dal pubblico ministero si riferisce a una pena complessiva di gran lunga superiore a quella prevista dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e pertanto lo stesso era immediatamente esecutivo.
La circostanza che il condannato fosse stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale per una delle pene contenute nel medesimo provvedimento, d’altro canto, non impediva che lo stesso fosse eseguito.
La circostanza che la misura alternativa non fosse ancora in esecuzione, non fosse ancora in atto, infatti, esclude che al caso di specie si applichi l’art. 51 bis ord. pen. la cui ratio, come evidenziato dalla pacifica
giurisprudenza sul punto (Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, COGNOME, Rv. 210025 – 01; Sez. 1, n. 1449 del 21/02/1997, COGNOME, Rv. 207231 – 01; Sez. 1, n. 5183 del 14/10/1996, COGNOME, Rv. 206064 – 01), è quella di consentire al magistrato di sorveglianza di verificare se e in che Misura il periodo già trascorso in affidamento in prova possa essere computato. Calcolo questo che nel caso di specie -nel quale a ben vedere il Tribunale di Sorveglianza avrebbe già dovuto considerare la pena ora in esecuzione ai fini della concedibilità della misura (cfr. Sez. 1, n. 4560 del 26/11/2008, dep. 2009, NOME, Rv. 242792 – 01; Sez. 1, n. 16271 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234221 – 01)- non poteva essere effettuato in quanto la misura non era in corso.
2.1. La ritenuta infondatezza della questione posta rende priva di rilievo la dedotta carenza di motivazione del provvedimento impugnato sul punto.
Qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, infatti, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice di merito per giustificarla (cfr. Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME, Rv. 186998; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 273296; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322), e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2023
Il Consiglirre relatore