Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S. AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza proposta da NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., ritenendolo tra reati giudicati con provvedimenti divenuti irrevocabili di cui ai n. 4 e 5 del casellario giudiziale e rideterminando la pena in quella di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 26mila di multa, rigettando nel resto l’istanza.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo, vizio di violazione dell’art. 81 cod. pen. e di motivazione per carenza, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della stessa.
Si sostiene che la continuazione era stata richiesta tra tre fatti reato, il primo commesso fino al mese di aprile del 2013 di cui alla sentenza sub 1 della richiesta (reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), il secondo nel dicembre 2013-gennaio 2014 di cui alla sentenza sub 2, nonché un terzo reato, commesso il 5 Marzo 2015 di cui alla sentenza sub 3 dell’istanza, questi ultimi fatti di cu all’art. 73 TU Stup.
In parziale accoglimento della richiesta, quindi, l’impugnata ordinanza ha riconosciuto il vincolo della continuazione soltanto con riferimento ai reati sub 1 e 2 della richiesta, con una motivazione che si censura quanto al rigetto della istanza in relazione al reato sub 3.
Si tratta di delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente commesso il 5 Marzo 2015, mentre gli altri due reati sono stati realizzati nello stesso contesto criminale, comunque legato al sodalizio di cui il ricorrente faceva parte.
Questi, infatti, ricopriva il ruolo di corriere nell’associazione e, quindi, evincerebbe un raccordo tra le condotte di partecipazione all’associazione e quelle di detenzione con fini di cessione della sostanza stupefacente.
Si riportano, a pagina 4 del ricorso, stralci delle due pronunce (indicate ai n. 1 e 2 dell’istanza) dai quali emergerebbe, per il ricorrente, che COGNOME era l’autista di Cesareo e si occupava di trasportare lo stupefacente per conto del sodalizio.
Quindi, il fatto reato commesso nel 2005, a parere del ricorrente, è senz’altro collegato a quelli realizzati nel 2013 nel 2014 perché in quel contesto COGNOME era stato tratto in arresto in quanto fermato mentre guidava il motociclo e deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina, risultata pari a n. 3717 dosi medie singole.
Si tratta di trasporto di stupefacente che, per omogeneità della condotta, in via logica non dovrebbe essere reputato compiuto in via autonoma o in concorrenza con il sodalizio di appartenenza.
La Corte di appello, invece, si è limitata a riconoscere rilevanza alla tempus commissi delicti senza considerare l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, richiamando giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la continuazione ove relativa a reati omogenei, se realizzati con le medesime modalità e nello stesso contesto spaziale, anche se attuati a distanza di circa due anni tra loro.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, COGNOME. COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Si censura la motivazione anche se si accompagna alla denuncia di tale vizio, quella di violazione dell’art. 81 cod. pen., articolando, in realtà, una sol critica con richiamo cumulativo a tutti i vizi di legittimità di cui all’art. comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Si osserva, dunque, che il motivo dedotto (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità. Esso presenta tratti di inammissibilità fin dall’impostazione dell’argomento di censura perché – senza le dovute specificazioni – indica tutti i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione).
In ogni caso, il Collegio rileva che la motivazione del provvedimento impugnato non è manifestamente illogica né contraddittoria.
La Corte territoriale, infatti, indica come evidente la sussistenza della continuazione in relazione ai fatti giudicati dalla Corte d’appello di Lecce nel medesimo contesto associativo e con riferimento alle stesse circostanze spaziotemporali.
Si tratta di fatti di illecita cessione commessi a Taranto nel 2013 e sino al gennaio 2014.
Invece, con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, del 6 ottobre 2015, commessi nel mese di marzo del 2015, si evidenzia con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta, che si tratta di un ulteriore episodio di illecita detenzione cocaina, senza che però si possa desumere dalla descrizione del fatto la sua realizzazione nel medesimo contesto associativo.
Peraltro, si rimarca con ragionamento in linea con l’indirizzo costante di questa Corte di legittimità, la sussistenza di una distanza temporale rilevante perché i fatti giudicati sono stati attuati oltre un anno dopo rispetto a quelli di cu alle altre due sentenze che risultano commessi fino al gennaio 2014.
Inoltre, il ricorrente richiama meri stralci delle due sentenze irrevocabili, relative a condotte, tra le quali è stata riconosciuto il vincolo della continuazione in relazione ai reati già giudicati dove si rimarca il ruolo di corriere per trasporto dello stupefacente attribuito a COGNOME in quanto incensurato e sconosciuto alle forze dell’ordine. Tale compito non risulta valorizzato da alcun richiamo specifico alla sentenza che giudica l’episodio del 2015 commesso, peraltro, dopo la cessazione della condotta associativa che, per lo stesso giudice dell’esecuzione, risale al mese di dicembre 2013 (mentre la difesa asserisce che si tratta del mese di aprile 2013, cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato).
Sotto tale ultimo aspetto, dunque, il ricorso si appalesa aspecifico.
Da ultimo, si rileva che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3 n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451), richiamata anche dal Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. Di qui l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomat
non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto – piuttosto – di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Infine, appare versata in fatto l’argomentazione che lamenta che la condotta di cui alla sentenza n. 3 non possa essere stata svolta in via autonoma o in concorrenza con il sodalizio di appartenenza. Si tratta, peraltro, di censura generica in quanto fondata su dati ipotetici, comunque non in grado di porre in discussione la linearità dell’ineccepibile ragionamento della Corte fondato, diversamente, sull’attenta analisi della ricostruzione dei fatti emergente dalle citate sentenze n. 2 e 3.
2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alle spese processuali; nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente