Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/09/2023 del TRIBUNALE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Imperia, in funzione Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di Zo COGNOME, diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti accertati co sentenze di condanna (1. Tribunale Torino del 06/07/2018, irr. il 1 /04/2019, per il reato di rapina in concorso commesso in Torino il 29/03/2018; 2. Tribunale Imperia del 09/12/2022, irr. il 25/04/2023, per il reato di furto aggravato in concorso in esercizi commerciale, commesso in Camporosso il 06/04/2017), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che lamenta la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale (art. 81 cod. pen.) in relazione agli elementi costi della continuazione tra reati, nonché contraddittorietà della motivazione relativa sussistenza, nel caso di specie, della medesimezza del disegno criminoso.
Il Tribunale ha omesso di valutare gli elementi significativi dell’identità disegno criminoso, ovvero l’identica causale dei reati, la loro vicinanza temporal spaziale.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declarat di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va – pertanto – rigettato.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specifici che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da in esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato proge sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, d 2009, COGNOME Maria, Rv. 243632).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia merament generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, c
deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413)
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ciò premesso, il Giudice dell’esecuzione, facendo corretta applicazione dei principi sopraenunciati, ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere i reati uniti da un medesimo disegno criminoso, in assenza di concreti e specifici elementi, che era onere dell’istante offrire, osservando come le condotte criminose, commesse a distanza di tempo l’uno dall’altra, «pur avendo determinato una lesione ad un identico bene giuridico di categoria», non risultavano «connotate da alcuna nota modale oggettivamente rivelatrice di una unitaria e ben preordinata ideazione complessiva», apparendo le stesse attribuibili a «diverse, autonome e nuove decisioni del tutto indipendenti tra loro perché non oggettivamente connotate da un unitario processo motivazionale».
Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità dei reati ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla logica e congrua motivazione offerta dal giudice dell’esecuzione nuovi elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze.
A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte – a più riprese – ha affermato che l’accertamento degli indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso «è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/01/2024