Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27438 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27438 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San Sostene il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 06/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda presentata nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza n.388/2013 della Corte di appello di Catanzaro del 19 aprile 2013, con condanna alla pena di anni otto di reclusione ed euro 1.800 di multa; 2) sentenza n.1972/2015 della Corte di appello di Catanzaro del 29 ottobre 2015, con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa; 3) sentenza n.2633/2018 della Corte di appello di Catanzaro del 20 giugno 2018, con condanna alla pena di anni nove di reclusione; 4) sentenza n.3727/2020 della Corte di appello di Catanzaro del 3 dicembre 2019, con condanna alla pena di anni sette e mesi due di reclusione ed 1.500 di multa.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e c), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione e la violazione dell’art. 125, comma 3, del codice di rito con riferimento all’attività difensiva e, in particolare, per l’omessa valutazione della memoria ritualmente depositata ed alla quale il difensore si era riportato nella udienza in camera di consiglio conclusasi con l’ordinanza di cui sopra. Al riguardo osserva che con la citata memoria si erano evidenziati tutti gli elementi in base ai quali doveva, invece, ritenersi dimostrata la dedotta continuazione tra i reati oggetto della originaria istanza, con particolare riferimento tra quello ex art. 416bis e gli altri (già riuniti in continuazione in sede di cognizione).
Il procedimento, originariamente incardinato presso la VITA sezione della Corte di cassazione, è stato poi assegnato a questa sezione tabellarmente competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
L’ordinanza impugnata ha respinto la richiesta come sopra formulata da NOME COGNOME osservando, in particolare, che non si poteva riconoscere la
continuazione tra il reato associativo ex art .416-bis cod. pen. (accertato con la sentenza n.2633/2018 della Corte di appello di Catanzaro e commesso in San Sostene – Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e comuni limitrofi dal mese di luglio del 2010 ad oggi) e quelli di violazione della legge armi e ricettazione (di cui alla sentenza n.388/23 della medesima Corte territoriale), essendo stato escluso in sede di cognizione che questi ultimi reati fossero stati commessi in seno alla partecipazione ad un’associazione e per agevolare una consorteria mafiosa; inoltre, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che talune delle estorsioni erano state perpetrate dal COGNOME in epoca anteriore alla sua appartenenza alla associazione di stampo mafioso.
Con riferimento alle violazioni della legge armi, poi, il Tribunale ha sottolineato che -oltre a quanto sopra precisato – le armi erano state rinvenute nella esclusiva disponibilità dell’odierno ricorrente (che le custodiva all’interno di un borsello che portava con sé) a conferma che esse non potevano essere riferite al sodalizio ‘ndranghetistico. Inoltre, rispetto ai delitti accertati con la sentenza n.3727/2020, il giudice dell’esecuzione ha dato rilievo al fatto che essi erano antecedenti all’adesione del condannato al sodalizio mafioso e che le estorsioni – in ragione della diversità delle vittime e del circoscritto ambito territoriale – avevano carattere occasionale e non erano quindi riferibili al gruppo criminale; analogo ragionamento è stato svolto con riferimento ai reati accertati con la sentenza n.1972/2015 per il carattere del tutto contingente ed occasionale dell’episodio estraneo all’associazione di cui sopra.
COGNOME Ciò COGNOME posto, COGNOME va COGNOME ricordato COGNOME che COGNOME l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice dell’esecuzione determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate con la originaria domanda ex art.671 cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite deduzioni rispetto alla originaria istanza, che rivestano carattere di decisività (vedi tra le altre, in fattispecie assimilabile alla presente Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972 – 01).
3.1. Nel caso in esame, anzitutto, il ricorrente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso ha omesso di allegare allo stesso l’originaria domanda, di talché questa Corte non è in grado di valutare l’effettiva autonomia e novità delle questioni trattate con la memoria difensiva della quale si lamenta l’omesso esame e che, in ogni caso, egli non deduce nemmeno in modo specifico che le suddette deduzioni rivestissero tale carattere.
3.2. In ogni caso, come visto, l’ordinanza impugnata ha affrontato tutte le questioni sviluppate nella memoria difensiva escludendo, con motivazione
adeguata e non manifestamente illogica, la continuazione tra il reato associativo e gli altri ritenendo dirimente, al riguardo, quanto accertato in sede di cognizione (con l’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso) e la circostanza che i reati in alcuni casi erano stati commessi prima ancora della adesione di NOME COGNOME al sodalizio sopra indicato.
3.3. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413). L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spaziotemporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254793).
Inoltre, la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati
programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
3.4. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la omessa valutazione della memoria difensiva ex art.127 cod. proc. pen., sollecita a questa Corte una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di Catanzaro per respingere la sua istanza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.