Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41718 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 28/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PENNE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Pescara vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; in procedura a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 2 aprile 2025 il GIP del Tribunale di Pescara – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da NOME, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra piø fatti di reato oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
In motivazione si rappresenta che la domanda riguarda fatti di reato commessi tra il 2016 e il 2021, di natura diversa. Non si ravvisano, pertanto, gli indicatori cui ancorare la unicità del disegno criminoso, pur considerando la condizione di dipendenza.
Dal provvedimento risulta che le condotte di reato oggetto della domanda sono rappresentate da : resistenza e cessione di sostanze stupefacenti del 14 gennaio 2016, violazione del foglio di via dell’ ottobre 2020 nonchØ un gruppo (già unificato) di reati contro il patrimonio e cessione di stupefacenti commessi tra il 20 e il 31 marzo del 2021.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione.
Secondo la difesa il giudice della esecuzione non ha tenuto conto della possibilità di ravvisare la continuazione anche in presenza di condotte eterogenee, specie in riferimento alla dedottacondizione di dipendenza.
Si rappresenta che vi era stato già un parziale riconoscimento della continuazione per talune condotte di reato, aspetto di cui il GIP non avrebbe tenuto conto. Si compie riferimento alla tipologìa di condotte oggetto della domanda, che sarebbero tutte espressive di una spinta a delinquere correlata alla dipendenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
2.Va premesso che, in via generale, al fine di valutare l’applicabilità della norma in tema di reato continuato (art. 81 comma 2 cod. pen.) Ł necessario che il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchŁ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le molte, Sez. II, n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
3.Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale – maturata in questa sede di legittimità – ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effettiva preordinazione unitaria : a) nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, b) nelle concrete modalità della condotta,c) nella medesimezza del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici, d) nell’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchŁ significativi (Sez. I n. 44862 del 5.11.2008, rv 242098).
La unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere dei reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico.
4.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
Ciò posto, Ł esatto affermare che il legislatore non ha mai richiesto la contestualità delle azioni come presupposto della continuazione, essendo – per sua natura – l’istituto in parola destinato alla mitigazione della risposta sanzionatoria in riferimento a fatti commessi ‘in tempi diversi’ , ma espressivi di una deliberazione unitaria .
L’ampliamento di operatività dell’istituto, nel corso del tempo, ha riguardato infatti (d.l. n. 99 del 11.4.1974) il diverso aspetto della possibile diversità delle disposizioni violate, lì dove fino a tale importante riforma la continuazione poteva essere riconosciuta solo in presenza di
violazioni della stessa disposizione di legge.
Come Ł noto, tale modifica della previsione di legge venne ispirata dalla necessità di attenuare il rigore del cumulo materiale, favorendo la individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove fosse concretamente rintracciabile – nelle azioni commesse – il profilo unificante rappresentato dalla sostanziale unicità e specificità del fine concretamente perseguito (si vedano, sul tema, le decisioni emesse da questa Corte negli anni immediatamente successivi alla modifica dell’istituto, tra cuiSez. I del 22.1.1980ove si richiede l’esistenza di un unico programma predeterminato nelle sue linee fondamentali e diretto ad un determinato fine ; Sez. I del 24.10.1983, ove si afferma che i fatti criminosi devono essere stati programmati e deliberati dall’autore una volta per tutte, come elementi di un piano unitario, anche se da definirsi nei dettagli successivamente ).
Si tratta di principi ormai consolidati, che sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si Ł espressa nel modo che segue :il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
5.Ora, Ł del tutto evidente, pertanto, che la difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva proprio dalla natura indiziaria di tale tipologìa di accertamento che impone di ‘risalire’ dai fatti commessi (evidenza obiettiva) ad un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico) rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
Può dirsi dunque che le decisioni che evidenziano la particolare valenza dell’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni – al fine di identificare il dato della comune ideazione finalistica – realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (di recente, esprimono tale criterio Sez. V n. 1766 del 6.7.2015, rv 266413; Sez.II n. 7555 del 22.1.2014, rv 258543) .
Ciò perchŁ l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo generalista, posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto, teso a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Il finalismo di cui si discute, pertanto, implica necessariamente la identificazione di una finalità connotata da specificità, pur se i mezzi (che concretizzano le singole violazioni poi realmente commesse) possono essere oggetto di una programmazione solo ‘di massima’.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, Ł indicatore logico di una ‘successione’ di azioni sorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare piø che una finalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia.
6.Da ciò deriva il rigetto del ricorso, posto che l’istante – a fronte del dato obiettivo rappresentato dal notevole lasso temporale intercorso tra le condotte del 2016 e quelle
commesse tra il 2020 e il 2021 – non ha realmente introdotto alcun elemento esplicativo capace di contrastare la sopra descritta presunzione semplice di assenza di deliberazione unitaria. Tale non può essere considerata la semplice spinta a delinquere correlata alla condizione di dipendenza, atteso che ciò non soddisfa il parametro della deliberazione unitaria (al momento della commissione del primo reato) dei diversi episodi delittuosi commessi nel corso del tempo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME