Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34155 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 7/12/2023, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguent provvedimenti:
sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 30/3/2016, irrevocabile il 15/5/2016, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione in reazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. accertati a Roma il 15/3/2010;
sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 24/9/2015, irrevocabile il 27/11/2015, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione in reazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. accertati a Roma il 7/7/2010;
c) sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Catania il 16/2/2022, irrevocabile il 13/5/2022, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione in reazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. accertati a Catania il 25/9/2019.
Il giudice dell’esecuzione -pure preso atto dell’omogeneità dei reati- ha escluso l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. in considerazione del tempo trascorso tra i fatti e della diversità del luogo in cui sono stati commessi.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 evidenziando che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato la modalità delle condotte e l’omogeneità delle violazioni e che il percorso giustificativo della conclusione fornito, fondato sul solo elemento costituito sull’aspetto cronologico sarebbe, sotto tale profilo, carente. Nello specifico, poi, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto insussistente con riferimento alla richiesta subordinata proposta dal ricorrente, quella cioè relativa al riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub a) e b), tra i quali la distanza temporale è di soli 4 mesi.
In data 22 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 evidenziando che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato la modalità delle condotte e l’omogeneità delle violazioni e che il percorso giustificativo della conclusione fornito, fondato sul solo elemento costituito sull’aspetto cronologico sarebbe carente, soprattutto con riferimento ai fatti di cui alle sentenze a) e b) del ritenuto in fatto.
Le doglianze sono fondate limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle prime due sentenze.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del rea
continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, COGNOME., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la rid distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previ in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la l
prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perché l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione a crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato risulta solo in parte conforme ai principi indicati.
Il mero riferimento alla distanza tra i fatti e al luogo di commissione dei reati, peraltro relativi a contestazioni delle medesime fattispecie incriminatrici, infatti, risulta adeguato solo con riferimento ai reati oggetto della sentenza
indicata sub c) in quanto il tempo trascorso, ben nove anni, e il diverso luogo di commissione, Catania, come correttamente ritenuto consentono di escludere che gli stessi fossero stati, anche solo in termini generali, pianificati nel 2010.
Il ricorso a tali criteri, d’altro canto, risulta del tutto inconferente quanto diniego del riconoscimento del medesimo istituto tra i fatti oggetto delle sentenze sub a) e c).
In questo caso, infatti, le condotte, in tutto omogenee, sono state commesse nello stesso luogo (Roma) e a distanza di pochi mesi l’una dall’altra (il 10 marzo e il 7 luglio 2010) così che, in assenza di ulteriori e diversi elementi, si deve ritenere che il ragionamento giustificativo posto a fondamento del rigetto della richiesta con riferimento a tali fatti sia inesistente.
A fronte delle considerazioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al punto concernente la mancata applicazione della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sub a) e c) affinché il Tribunale di Catania, in diversa persona fisica (Corte cost. sent. n. 183 del 2013), proceda a un nuovo giudizio sul punto conformandosi ai principi indicati.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto quanto alle censure in merito al mancato riconoscimento del medesimo istituto con i fatti oggetto della sentenza emessa al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania il 16/2/2022, irrevocabile il 13/5/2022.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicazione della continuazione in ordine alle sentenze n. 5097/16 del 30 marzo 2016 del Tribunale di Roma e n. 14580/2015 del 24/09/2015 del Tribunale di Roma con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 31/5/2024