Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BORGOSESIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata NOME‘interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna emesse da:
Corte di appello di Torino, in data 1 giugno 2023, per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 D.p.r. 309 del 1990, commesso in Vercelli il 20 gennaio 2022;
condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arstizio, in data 12 settembre 2023, per il reato di cui all’art. 73 comma 1 D.p.r. 309 del 1990, commesso in Lonate Pozzolo il 4 marzo 2022.
A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione osserva che gli illeciti sono sintomatici di uno stile di vita dedito al delitto tenuto conto dell’assenza di
elementi dai quali desumere una loro ideazione unitaria nonché del lasso temporale di circa un mese e mezzo intercorso tra la commissione dei fatti e della diversità sia del /ocus commissi delicti sia dei soggetti coinvolti (ad eccezione dei fratelli COGNOME).
Ricorre NOME, con atto a firma del suo difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il provvedimento impugnato abbia escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso nonostante la sussistenza di plurimi elementi rilevatori, quali l’omogeneità delle violazioni, l’arco temporale limitato in cui sono state commesse, le analoghe modalità operative, il coinvolgimento in entrambi gli episodi dello stesso soggetto, NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice adito ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori della consumazione dei reati NOME‘ambito di un unico disegno criminoso. Con tale ultima nozione deve intendersi la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno NOMEe loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
Con specifico riferimento alla valutazione da compiersi in sede esecutiva, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che il riconoscimento della continuazione,. necessita, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno NOMEe loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici
suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18.5.2017, Gargiulo, Rv 270074,).
Il giudice adito ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. deve, pertanto, ricostruire il processo ideativo degli episodi oggetto della richiesta attraverso un ragionamento di tipo indiziario.
Dovendosi COGNOME accertare COGNOME un COGNOME atteggiamento COGNOME psicologico, COGNOME dovranno necessariamente apprezzarsi i nessi esteriori o collanti tra le diverse condotte, con esclusione di quelli che siano espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Al riguardo va ribaditc:,(ai fini dell’unicità di disegno criminoso non è sufficiente la mera reiterazione di determinate condotte criminose, anche omogenee, Xe di per sé sintomatica soltanto di una generale tendenza a porre in essere determinati reati, ma non è nemmeno necessario che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al lor graduale svolgimento, NOMEe occasioni, nei tempi, NOMEe modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, qui e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico.
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254793; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256308 – 01).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 Eloumari, Rv. 266615 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 01).
2. Tanto posto, il Tribunale, con argomenti plausibili, ha ragionevolmente
desunto la programmazione separata di ciascun delitto e, correlativamente, ) l’insussistenza t COGNOME di una preventiva deliberazione criminosa unitaria if dell’apprezzabile arco temporale, della diversità di luoghi e contest commissione degli illeciti, dal coinvolgimento di soggetti diversi con eccezio dei fratelli COGNOME. Tuttavia, secondo la versione propinata dall’odi ricorrente ) solo uno dei fratelli COGNOME COGNOME stato coinvolto NOMEe vicen oggetto ffielfilk due sentenze, ma assumendo ruoli diversi: in un caso avev operato come mandante dell’acquisto dello stupefacente rinvenuto NOMEa disponibilità di NOMENOME NOME‘altro come proprietario della droga.
Il ricorso ha continuato ad opporre, prospettandola come più plausibile, l tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto cr mediante censure, che, laddove non sollecitano una valutazione alternativa, no consentita nel giudizio di legittimità, denunziano, comunque, critic dell’apparato motivazionale alla base dell’ordinanza impugnata nonché errore giuridici non ravvisabili per quanto già osservato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso, in Roma 2 luglio 2024.