Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
ritenuto che l’unica censura articolata dalla difesa del COGNOME manifestamente infondata avendo la Corte d’appello motivato in termini puntual sulla richiesta difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i per i quali si procede in questa sede e quelli oggetto della condanna della d’appello di Reggio Calabria del 14 aprile del 2014 (cfr., pagg. 9-10 d sentenza), ricorrendo ad argomentazioni del tutto corrette in diritto perché in con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la unicità del disegno crimino necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l’applicazione continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenz porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implic reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violaz devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle lin essenziali per conseguire un determiNOME fine, richiedendosi, in proposito progettazione “ah origine” di una serie ben individuata di illeciti, già con almeno nelle loro caratteristiche essenziali; deve escludersi che una progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto contrasto esistente tra i soggetti passivi e l’autore degli illeciti, come p base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati o di un generico co delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ult perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazion specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (cfr., in tal s Sez. 2, n. 18037 del 7.4.2004, COGNOME; Sez. 5, n. 5599 del 3.10.2013, Hudorovi Sez. 1, n. 39222 del 26.2.2014, COGNOME.; Sez. 3, n. 896 del 17.11.2015, COGNOME, cui la Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento del vincolo continuazione, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integr di un unico programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determina fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successio degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il ne funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalità questi); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che l’unico – articolato – motivo di ricorso proposto dalla difesa COGNOME è manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini n consentiti in questa sede finendo per sollecitare valutazioni estranee al sind
di legittimità, dove è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. U, n. 12 d 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217);
rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere e COGNOME isore COGNOME
Il Presidente