Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 18 ottobre 2023 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME:co di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
Sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Lecce del 16 dicembre 2022 per il reato degli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso il 15 dicembre 2022;
Sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Lecce del 29 dicembre 2022 per il reato degli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso la notte tra il 27 ed il 28 dicembre 2022.
4)
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esec:uzione ha ritenuto che l’istante avesse sbagliato nell’individuare la procedura, perché, trattandosi di due sentenze di applicazione pena, l’istanza avrebbe dovuto essere proposta secondo la procedura dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ed inoltre ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi – in entrambi i casi furti di autovetture parcheggiate sulla pubblica via – erano nati dalla spinta estemporanea determinata nel ricorrente dall’aver visto un veicolo parcheggiato lungo la pubblica via, ed in ogni caso erano commessi in luoghi di esecuzione diversi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perché, dopo aver correttamente constatato che l’istanza era inammissibile perché non era stata seguita la procedura dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto dichiararla inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e non pronunciare nel merito.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché circostanze, modalità e tempo di commissione dei reati deponevano per l’unicità del disegno criminoso, mentre la motivazione del Tribunale sulla occasionalità non ha tenuta logica, atteso che il ricorrente è stato trovato con arnesi atti allo scasso, dal che si deduce che la spinta a delinquere non è nata per il semplice fatto di aver notato una autovettura parcheggiata sulla pubblica via.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata è retta da doppia motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione ha censurato l’istanza sia sotto il profilo della procedura seguita che sotto quello del merito della stessa.
Si tratta di una tecnica argomentativa legittima nella redazione di un provvedimento giurisdizionale, che comporta l’onere per il ricorrente di attaccare entrambe le motivazioni a pena di aspecificità dell’impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 38881 del 14/07/2023, COGNOME, n.m.).
Nel caso in esame, la motivazione sul merito della esistenza o meno della continuazione resiste alle censure che le vengono rivolte nel secondo motivo, con assorbimento – per i motivi sopra indicati – di quelle proposte nel primo, in quanto l’ordinanza ha fatto corretta applicazione dei principi generali posti dalla
giurisprudenza COGNOME di COGNOME legittimità COGNOME in COGNOME materia COGNOME di COGNOME continuazione COGNOME (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
La circostanza che l’imputato fosse stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, infatti, dimostra soltanto che il soggetto è dedito ai furti, non che già, in occasione del primo furto, avesse programmato, “almeno nelle sue linee essenziali”, anche il secondo.
D’altronde, l’onere della allegazione dell’esistenza del “medesimo disegno criminoso”, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’imputato, quando questi è l’istante che ha determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME: Rv. 267580 – 01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, i quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti), e nel caso in esame non è stato assolto se non con deduzioni generiche sulla vicinanza temporale dei reati e sulla medesima tipologia degli stessi, che di per sé, come detto, dimostrano solo indole al crimine, non anche programmazione unitaria. In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Rigetta il processuali.
Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore