Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a HANAU( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato, che, con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato (porto d’arma impropria) giudicato con la sentenza di cui al n. 1), così come indicata nel provvedimento oggetto d’esame, con gli illeciti (falsa denuncia di furto e truffa in concorso) puniti con la sentenza enumerata al n. 2) nel provvedimento oggetto di gravame, tra i quali contegni si riconosceva la c.d. continuazione interna.
Ritenuto che i motivi di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen. e contestuale vizio di motivazione per aver, il giudice dell’esecuzione, mal interpretato gli indic da cui derivare la medesimezza del disegno criminoso anche alla luce del previo riconoscimento, nel merito, del beneficio della continuazione tra fattispecie comunque commesse nel medesimo contesto spazio-temporale e compiute in ragione del medesimo fine, ovvero quello di far fronte al proprio crescente bisogno economico), sono manifestamente infondati perché dal provvedimento impugnato non risulta contraddittorietà alcuna con riguardo alla motivazione (crf. p. 2 del provvedimento impugnato-in relazione, principalmente, alla lamentata erronea valutazione degli indici sopradetti, posta l’incontestabile tenuta logica del ragionamento che ha condotto, nel caso in esame, al diniego del beneficio e che la stessa discende proprio dal legittimo esame degli illeciti posti in essere, di cui alle due condanne oggetto della richiesta de qua) e perché vengono prospettati enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (relativamente alla doglianza riguardante la mancata considerazione del precedente riconoscimento del vincolo avvenuto con la sentenza n. 2), come indicata nell’ordinanza impugnata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reat risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a
sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici no attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580) in particolar modo, allorquando, in sede di gravame, si contesti la legittima discrezionalità attraverso cui il giudice di merito ha operato la propria disamina dei cd. indici rivelatori della medesimezza del progetto criminoso.
Evidenziato, inoltre, che in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000, dep. 2021, COGNOME, Rv. 218523; Sez. 5, n. 39837 del 19/5/2014, Aprile, Rv. 262203).
Rilevato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati e che, infatti, il provvediment censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata, ma facciano propendere per l’estrinsecazione, da parte dell’odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee, così in definitiva escludendo il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato, da ultimo, che la motivazione dell’impugnazione, secondo la quale l’identità del disegno criminoso consisterebbe nell’avere l’istante agito in esecuzione di una originaria determinazione volitiva, consistente nel procacciarsi risorse economiche per la propria famiglia, tradisce, come affermato dal Giudice, la confusione tra la nozione di medesimo disegno criminoso e quella di programma di vita delinquenziale, tenuto conto che quest’ultimo esprime una mera opzione a favore della commissione di un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, riveland una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, COGNOME, Rv. 229052; Sez. 1, n.
6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690) e, dunque, non giustifica l’applicazione di una normativa di favore di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente