Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14102 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 649/2025
CC – 18/02/2025
R.G.N. 42684/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 22/09/1961
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con:
1) la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 9 luglio 2020 (condanna per il reato cui agli articoli 216, comma 1 num 2) e 223 legg. fall.);
2) la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data in data 21 ottobre 2020 (condanna per il reato cui agli articoli 216, comma 1 num 2) e 216 legg. fall.).
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7 – Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c2feaab6ebe2b6b
A ragione della decisione osserva che la commissione dei reati separatamente giudicati non può essere ricondotta ad una deliberazione a delinquere unitaria, ma, piuttosto, alla disponibilità del condannato a realizzare un numero indefinito di violazioni della legge penale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo per violazione dell’articolo 81 cod. pen. e dell’art. 671 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che il Giudice dell’esecuzione, discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, ha posto fondamento della decisione ‘ mere interpretazione probabilistiche ‘ , senza considerare in termini complessivi le circostanze dedotte dalla difesa per dimostrare l’unitarietà del momento ideativo del reato.
Il Tribunale non ha adeguatamente valutato l’accertamento dei giudici della cognizione, da cui si evince, in applicazione delle regole della prova indiziaria, normalmente utilizzabili per accertamento di tutti gli stati soggettivi, che il condannato ha agito in esecuzione di un unico disegno criminoso.
L’iniziale pianificazione di entrambi i reati oggetto della richiesta di unificazione in un unico momento volitivo per il conseguimento di un unico scopo, già prefissato, traspare dalla sentenza della Corte d’appello sub 2) in cui si dà espressamente atto che COGNOME si è reso disponibile ad assumere la carica di liquidatore in più società, successivamente fallite, facenti capo ad un unico consorzio al solo fine di prendere uno stipendio ed evitare che il consorzio ‘ saltasse ‘ .
Tanto basta per l’applicazione dell’invocato beneficio, non richiedendosi ai fini di riconoscimento della continuazione la previsione da pare dell’interessato degli specifici reati da consumare; è sufficiente, infatti, una programmazione in linea generale con adattamento all’eventualità del caso.
L’ ordinanza impugnata si è i limitata ad estrapolare un unico passo di una delle sentenze , ritenendolo dimostrativo dell’estemporaneità delle deliberazioni criminose, anziché compiere la necessaria indagine volta ad apprezzare tutti gli indicatori della medesimezza del disegno criminoso, pur desumibili dall’accertamento cognitivo.
2.1. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa di NOME COGNOME ha ribadito la fondatezza delle censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutte le censure, che possono essere trattate congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono infondate sicché il ricorso deve essere rigettato.
1. Va, in premessa, ricordato che l’unicità di disegno, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).
L’unicità di disegno criminoso non può, per converso, ridursi alla sola ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non è conforme al dettato normativo – che parla soltanto di “disegno” – e non risulta comunque necessaria per l’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Quello che occorre, invece, e che è sufficiente, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate (“disegnate”) in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione richiesta per l’integrazione della continuazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale – con l’inevitabile riserva di “adattamento” alle eventualità del caso – come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.
Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
La omogeneità dei fatti, intesa come analogia dei singoli reati, per come in concreto realizzati o in base all’unitarietà del contesto, nonché in relazione alla identità della spinta a delinquere, e la loro contiguità temporale (che rappresenta
di regola, in base a dati di comune esperienza, “limite logico” della possibilità di ravvisare il reato continuato), unitariamente considerati, fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni della continuità solo in relazione alla unitarietà del fine, la cui presenza rende impossibile affermare che gli episodi successivi, pur mossi da analogo intento, siano però frutto dell’insorgenza di autonome risoluzioni anti doverose.
Se, dunque, può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base di ciascuno degli aspetti evidenziati, singolarmente preso, neppure può dubitarsi che ciascuno di tali fattori, nessuno di per sé “indizio necessario” ed esaustivo, aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l’esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.
Il Tribunale ha fatto buon governo degli espositi principi, giustificando la decisione adottata senza incorrere nei denunziati vizi logici.
L’ordina nza impugnata ha, infatti, escluso che i reati oggetto della richiesta di unificazione fossero stati commessi in esecuzione di un’unica inziale deliberazione ed in vista di un unico fine sulla scorta della dirimente argomentazione dell’avvenuto accertament o in sede di cognizione dell’estemporaneità delle scelte criminose sottese ai reati separatamente giudicati: NOME COGNOME aveva assunto la qualifica di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE , successivamente fallita, nella consapevolezza dello stato di crisi, in ragione dei pregressi rapporti di amicizia con l’allora amministratrice per ragioni di amicizia e di opportunità; nella vicenda fallimentare della società RAGIONE_SOCIALE aveva operato per ragioni diverse, non sussistendo i medesimi rapporti confidenziali con i vertici aziendali.
In tale contesto, aggiunge il Tribunale- con motivazione nient’affatto illogica e, quindi, insindacabile in sede di legittimità – rispetto alla tesi difensiva secondo cui l’odierno ricorrente, sin dal primo reato in ordine di tempo, aveva programmato, sia pure nelle linee essenziali, quelli successivi, risultava preferibile, in assenza di specifici elementi fattuali valutabili come collanti tra le varie condotte illecite, quella di segno contrario, secondo cui lo stesso aveva reiterato le condotte delittuose in attuazione di una scelta di vita delinquenziale, sviluppatasi con autonome determinazioni criminose, di volta in volta scaturite da singole occasioni od opportunità.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 18 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME