Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7521 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a CORINALDO il 23/04/1956 avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di Ancona; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 19 settembre 2024 il Tribunale di Ancona – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti di bancarotta oggetto di giudizio in piø decisioni irrevocabili, introdotta da COGNOME Quinto.
In motivazione si rileva, in sintesi, che le condotte, giudicate in due distinte sentenze, pur essendo tutte riferite ad attività di gestione di imprese risultano commesse con modalità diverse, in concorso con soggetti diversi ed in tempi non particolarmente ravvicinati, sicchŁ denotano abitualità delittuosa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che:
la comune radice delle due condotte delittuose, pur se riferite a società diverse, Ł evidente e non può dirsi denotante abitualità delittuosa, data anche la modesta rilevanza economica dei dissesti;
il Tribunale ha errato nel ritenere non contigue temporalmente le condotte oggetto dei diversi procedimenti.
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchŁ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi Ł – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si Ł espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso in esame il giudice della esecuzione, pur valutando il profilo della omogeneità delle condotte (quanto a disposizione incriminatrice violata), ha compiutamente esaminato i profili dei fatti
oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra i diversi episodi delittuosi, anche in ragione delle diverse modalità commissive. Si tratta di una motivazione essenzialmente in fatto e non manifestamente illogica, il che esclude la stessa possibilità di una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimità.
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME