Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RESUTTANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette~ le conclusioni del PG ,cs he che
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Caltanissetta, in funzione giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della continuaz in sede esecutiva formulata da NOME COGNOME con riguardo ai fatti giudic con le sentenze della Corte di appello di Caltanissetta in data 31 ottobre 20 quella della stessa Corte territoriale in data 10 febbraio 2011, sul presupposto che la seconda sentenza aveva riconosciuto la sussistenza della continuazion con riferimento alla condanna inflitta con la prima sentenza, esclusivamente co il reato di associazione per delinquere contestato al capo a), implicitam escludendola per i restanti reati, contestati ai capi d), f) e i) oggetto del condanna, con la conseguenza che il giudicato formatosi in sede di cognizion precludeva la competenza sussidiaria e suppletiva del giudice dell’esecuzione.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione p illogigità e travisamento del fatto.
Con la sentenza in data 10 febbraio 2011, la Corte di appello di Caltanissetta non aveva escluso la continuazione per i reati diversi da quello associativo, p che detti reati non erano mai stati oggetto di richiesta di riconoscim dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen., tant’è che – all’epoca della for del petitum non erano state ancora pronunciate tutte le altre sentenze, inver successivamente intervenute, riguardanti reati-fine del sodalizio, commessi n medesimo contesto spaziale e temporale, e, per questo, ritenuti unificati separate pronunce dei Giudici di cognizione.
La relativa questione non aveva costituito oggetto di esplicita deduzion così da escludere la formazione di un giudicato negativo sul punto, idoneo precludere al giudice dell’esecuzione di pronunciarsi sull’istanza ex art. 671 proc. pen. in sede esecutiva.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto co requisitoria scritta depositata in data 29 febbraio 2024, ha chiesto la declar d’inammissibilità del ricorso.
La difesa, in data 6 marzo 2024, ha depositato memoria di replica, con l quale ha avversato le conclusioni della Pubblica accusa, ulteriorment articolando le originarie censure contenute nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fato per le ragioni che si indicano di seguito.
L’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. preclude alla parte interessata possibilità di chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuaz tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
L’esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone a sua volta che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l’impu abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclu con esito negativo da parte dei giudice di merito, che si sia tradotta i statuizione di rigetto dell’istanza ex art. 81, capoverso cod. pen., suscetti essere impugnata dalla parte interessata.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti – consentito al collegio p natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220093) – risulta in primo luogo che in occasione de celebrazione dell’udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari Caltanissetta, conclusosi con sentenza in data 3 febbraio 2010, il difensore av invocato genericamente l’applicazione, in favore dell’imputato, dell’istituto continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza della Corte di appel Caltaniktta in data 31 ottobre 2008 e, ciò nonostante, il Giudice di merito, n parte della motivazione della sentenza relativa al trattamento sanzionator riconosce espressamento la continuazione tra i soli reati associativi.
Risulta altresì che la sentenza della Corte di appello del 10 febbraio 2011, di conferma di quella del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta in 3 febbraio 2019, non si occupa del tema della continuazione criminosa limitandosi a rigettare l’appello in punto di riduzione della dosimetria della sebbene nella memoria conclusiva ritualmente depositata nel corso di que giudizio la difesa avesse dato per accertato l’avvenuto riconoscimento nel cor del giudizio di primo grado del vincolo della continuazione non solo tra le associazioni, rispettivamente contestate al capo a), ma anche tra i fatti di capi d), f) e i).
A fronte di tale situazione fattuale, richiamato il principio secondo c mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del rea continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l’esame della questione ai sensi dell’art. 671 comma 1 cod. proc. pen. (Sez.
n.43777 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265251; Sez. 6 n. 1711 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212706), nel caso che ci occupa è errata l’avvenuta valutazio della sussistenza di unqpreclusione derivante da precedente giudicato.
L’ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso il 29 marzo 2024
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