Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45846 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45846 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/sent-i4e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 2 maggio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Modena che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) al reato di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, ai sensi degli artt. 56 e 630 cod. pen., commesso il 6 dicembre 2019, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 30 novembre 2021, divenuta definitiva il 10 gennaio 2023;
2) ai reati di rapina aggravata e furto aggravato, ai sensi degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., commessi 1111 novembre 2019, giudicati dalla Corte di appello di Bologna con sentenza dell’8 febbraio 2022, divenuta definitiva in data 1 febbraio 2023.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che COGNOME, indagato in diverso procedimento per truffe di ingente valore, aveva commesso i reati oggetto dell’istanza al fine di riorganizzare le sue illecite entrate. I reati, pur presentan numerosi elementi in comune, non potevano essere riuniti dal vincolo della continuazione, poiché vi era la prova che il condannato fosse soggetto tendente a commettere reati della stessa specie in virtù di una scelta di vita delinquenziale.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione, dopo aver rilevato che, al momento della commissione del primo reato, anche il sequestro a scopo di estorsione fosse già realmente programmato, ha rigettato in maniera illogica l’istanza, dopo essersi limitato a rilevare in maniera apodittica la tendenza del condannato a commettere reati della stessa indole.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: la vicinanza cronologica dei reati, la parziale omogeneità delle violazioni, la medesima modalità esecutiva delle condotte, la ricorrenza del medesimo concorrente e lo stesso movente.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato l’istanza senza fornire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativ alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto. In t prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia de reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica del prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito pe il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata è incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso giudice dell’esecuzione ha accertato la presenza di numerosi elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i
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quali la parziale omogeneità delle violazioni e del bene protetto dalla norma violata, la contiguità temporale, la parziale comunanza di uno dei concorrenti e le modalità esecutive delle condotte (con l’accurata predisposizione dei mezzi, compresa l’organizzazione telefonica tra i correi).
Sul punto, il giudice dell’esecuzione, dopo aver accertato «che, al momento della commissione della rapina, il sequestro di persona fosse già stato realmente programmato», si è limitato a fare riferimento alla tendenza di COGNOME a porre in essere reati della stessa specie o indole, concludendo in maniera apodittica che le condotte in esame non potevano ricadere in un progetto unitario, senza effettuare una indagine effettiva sulla possibilità di un progetto iniziale unitario nella mente del reo.
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Modena, che dovrà rinnovare l’esame della richiesta in diversa composizione fisica, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
Così deciso il 27/09/2023