Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41231 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CETRARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di PAOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Paola in composizione collegiale – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati, rispettivamente, mediante:
la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 31/03/2015 (sentenza emessa per il delitto di cui agli artt. 110-56-629 in riferimento all’art. 62 comma terzo n. 1, 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso con altri, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o., minacciava NOME COGNOME perché consegnasse la somma di euro 380.000,00; fatto aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso, dato che il condannato e i correi si presentavano alla p.o. quali esponenti del clan RAGIONE_SOCIALE, oltre che dalla finalità di agevolare lo stesso sodalizio, al quale erano destinati, almeno in parte, i proventi del reato; reato posto in essere in Scalea, Cetraro, Belvedere Marittimo e luoghi viciniori nell’agosto del 2012);
la sentenza del Tribunale di Paola del 15/12/2016, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 06/03/2024 (sentenza emessa per il delitto di cui agli artt. 635 e 416-bis.1 cod. pen. per avere, in concorso con altri, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla notorietà del vincolo associativo e dell’appartenenza alla RAGIONE_SOCIALE, propaggine della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, danneggiato il finestrone del locale soggiorno della villa di proprietà di NOME COGNOME; fatto aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso, in quanto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., che determinano soggezione e omertà nelle persone offese, oltre che del delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 416-bis.1 cod. pen., per aver detenuto e portato in luogo pubblico un’arma comune da sparo, reato aggravato dall’uso del metodo mafioso; fatti posti in essere in Scalea il 22/11/2012).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorrente insiste sia sulla coincidenza temporale delle condotte, facendo leva sui capi di imputazione, sia sulla natura agevolatrice delle stesse, rispetto alle attività poste in essere dal clan. Per contrastare una motivazione
non manifestamente illogica né contraddittoria, però, il ricorrente si limita a formulare ipotesi alternative, evitando di contrastare lo specifico e decisivo passaggio motivazionale, rappresentato dalla interruzione del delitto associativo in epoca antecedente rispetto all’arresto.
La difesa ha depositato motivi nuovi, mediante i quali ha dedotto violazione di legge, nonché erronea applicazione di legge penale e mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen., 125 comma 3 e 671 cod. proc. pen., richiamando la sentenza di questa Corte del 31/07/2025, che ha riconosciuto come il danneggiamento presentasse il carattere dell’atto di intimidazione mafiosa, funzionale al rafforzamento del potere di assoggettamento della RAGIONE_SOCIALE nel territorio.
Non si tratta, dunque, di episodi autonomi, bensì di fattispecie tra loro sovrapponibili, oggetto di un medesimo programma criminoso definito nelle linee essenziali (così come richiede l’istituto della continuazione), sviluppatosi nel medesimo territorio, oltre che nello stesso arco temporale e con identità di scopo e di metodo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dat progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti
successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
La difesa, in primo luogo, ha posto a fondamento della propria critica il fatto che NOME – nel ristretto arco temporale coperto dai fatti dei quali si domanda l’unificazione sotto il vincolo della continuazione – abbia agito sempre con una finalità agevolatrice del clan RAGIONE_SOCIALE, nonché servendosi del metodo mafioso; si sottolinea trattarsi, inoltre, di condotte tra loro sostanzialmente omogenee. Il fine delle azioni – prosegue le difesa – era sempre quello di creare una situazione di intimidazione nel territorio e tale orientamento finalistico, certamente, non può ritenersi posto nel nulla né dalla diversità tra i vari soggetti a danno dei quali le condotte vennero realizzate, né dall’intervallo temporale esistente tra i vari fatti.
Giova allora precisare che, secondo il convincimento del giudice dell’esecuzione, gli elementi valorizzati dalla difesa a sostegno della richiesta segnatamente, l’omogeneità dei reati, asseritamente ricavabile dall’essere gli stessi sorretti da un medesimo finalismo e il breve lasso di tempo intercorrente tra i vari fatti – non sono di tale valenza, da consentire ipso facto di ritenere che i delitti commessi siano espressivi di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa. Secondo l’avversata decisione, inoltre, la consumazione di plurimi fatti di natura in qualche modo assimilabile rappresenta soltanto uno degli indici, alla stregua dei quali deve essere compiuto l’accertamento, in ordine alla sussistenza della invocata continuazione; viene sottolineata nel provvedimento, infatti, la
mancata emersione di elementi di tenore davvero significativo, inequivocamente convergenti verso il riconoscimento del suddetto beneficio.
4.1. Per aggredire tale apparato motivazionale – che è coerente e privo di spunti di contraddittorietà e che, quindi, merita di rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – la difesa muove censure che si sviluppano interamente sul piano del fatto e che sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Cort regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati co maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
4.2. Non ha pregio, in particolare, la doglianza difensiva incentrata sul fatto che i reati di tentata estorsione (aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa), nonché di danneggiamento aggravato e di porto e detenzione di armi (anche in tal caso, con aggravante mafiosa), dei quali si auspicava la unificazione sotto il vincolo della continuazione, fossero sempre sorretti da una matrice finalistica di tipo mafioso. La difesa, infatti, manca di dialogare con la puntuale affermazione contenuta nell’impugnata ordinanza, laddove vengono evidenziate – in disparte la succitata finalità, di per sé sola non sufficiente – le divers attuative e la distanza temporale intercorrente tra i fatti, oltre che la di componente soggettiva passiva e il mutato contesto storico e ambientale.
Mancando di confrontarsi con tali rilevanti punti della decisione, la difesa finisce allora per comporre una impugnazione distonica, rispetto all’ordinanza attaccata, così incorrendo nel difetto della aspecificità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per
ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25 novembre 2025.