Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32518 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32518 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CUI 05zdd24) nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 14/03/2025 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14 marzo 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati di cui, tra gli altri, agli artt. 73, commi 1 e 4. d.P.R. 309 del 1990, commesso a Rozzano il 20 marzo 2024, oggetto della sentenza n. Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2024, irrevocabile il 13 novembre 2024, il reato, tra i vari, di cui agli all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, commesso a Rozzano il 15 settembre 2023, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 22 novembre 2023, irrevocabile il 14 dicembre 2023, e quello di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, commesso a Rozzano il 7 febbraio 2020, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 25 marzo 202, irrevocabile il 26 maggio 2020.
2.Il giudice dell’esecuzione, nello specifico, ha evidenziato che i fatti sono stati commessi a notevole distanza di tempo, che alcuni sono stati commessi con altri reati (detenzione armi ed esplosivi) non omogenei e che in sostanza lo sviluppo non Ł tale da dimostrare che già dal 2020 la ricorrente avesse in mente il medesimo disegno criminoso e che, invece, la progressione sia significativa di una escalation dalla stessa compiuta nell’ambito dell’attività di spaccio di stupefacenti ponendosi a disposizione di piø e diverse persone che operavano in forma armata e organizzata. Ciò anche considerato che l’insorgenza della tossicodipendenza Ł stata accertata solo nel 2024.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen. anche con riferimento alla mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza. In quattro articolati e distinti ma complementari motivi la
difesa rileva che gli argomenti posti a fondamento del rigetto dal giudice dell’esecuzione non sarebbero adeguati e conferenti. Il tempo trascorso, infatti, non sarebbe da solo significativo in quanto i reati sono per lo piø omogenei e per gli altri la continuazione con il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 Ł stata già riconosciuta. Sotto altro profilo, poi, l’affermazione per cui vi sarebbe stata una escalation non sarebbe decisiva in quanto la stessa, anzi, sarebbe di segno opposto poichØ Ł sufficiente che la programmazione/ideazione sia per ‘grandi linee’ e sul punto, d’altro canto, il riferimento al mancato adempimento dell’onere probatorio che incomberebbe sulla ricorrente sarebbe improprio. Lo stato di tossicodipendenza, Ł stata accertato nel 2024 ma lo stesso risale al 2014 e questo il giudice non lo ha considerato.
In data 25 maggio 205 pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In quattro articolati e distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che gli argomenti posti a fondamento del rigetto dal giudice dell’esecuzione non sarebbero adeguati e conferenti. Il tempo trascorso, infatti, non sarebbe da solo significativo e ciò anche considerato lo stato di tossicodipendenza della ricorrente.
Le doglianze sono infondate.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito Ł tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento piø mite rispetto al cumulo materiale Ł giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perchØ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato nØ, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio piø mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili ‘indici rivelatori’ della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchØ significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una
generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni realizzano un’opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi a una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perchØ l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, Ł indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare piø che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza del medesimo disegno criminoso può inoltre assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca di commissione dei reati.
Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sul punto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determina l’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del 22/2/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275420 – 01; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere di allegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016,
NOME, Rv. P_IVA).
La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell’art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell’istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell’art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune.
Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori esprimano una manifesta valenza contraria, Ł corretto ritenere che il dato della tossicodipendenza non possa di per sØ consentire l’applicazione della norma di favore
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si Ł conformato ai principi indicati.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, con lo specifico riferimento alle modalità dei fatti (nel primo caso si tratta di una ipotesi di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 73, nel secondo di una ipotesi lieve di cui al comma 5 e, nel terzo, del reato di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 73 commesso con altri in materia di armi) e alla distanza temporale di anni tra la commissione degli stessi (in ogni caso l’unicità del disegno criminoso dovrebbe essere individuata sin dall’anno 2020), ha dato adeguato conto dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 81 cod. pen., così evidenziando in termini coerenti la natura estemporanea degli stessi e come questi si inseriscano piuttosto in una scelta di vita.
Ciò senza, d’altro canto, che possa assumere alcuno specifico rilievo la considerazione di carattere generale indicata dalla difesa per cui la continuazione Ł in astratto compatibile con un intervallo temporale anche significativo. Nel caso in esame, infatti, non risulta essere stato allegato sul punto, neanche nel ricorso, alcuno specifico elemento diverso e ulteriore rispetto al solo stato di tossicodipendenza.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME