Reato Continuato: La Cassazione chiarisce i limiti del disegno criminoso
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, consentendo di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica da parte del giudice. Con la recente ordinanza n. 11508 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri necessari per il suo riconoscimento, sottolineando l’importanza di un’unica programmazione criminosa che preceda la commissione dei reati.
I fatti di causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso di un individuo condannato per due distinte vicende giudiziarie. La prima sentenza, divenuta definitiva, lo riconosceva colpevole di associazione di stampo mafioso e di plurime estorsioni, reati tra loro già unificati dal vincolo della continuazione. La seconda condanna riguardava invece un delitto di favoreggiamento personale, commesso circa cinque anni dopo l’adesione al clan criminale.
In sede di esecuzione della pena, il condannato aveva richiesto che anche il reato di favoreggiamento venisse ricompreso nel reato continuato già riconosciuto, al fine di ottenere una pena complessiva più favorevole. La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto tale richiesta, ritenendo insussistenti gli elementi per poter affermare l’esistenza di un’unica programmazione criminosa.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno definito il ricorso come generico, aspecifico e meramente riproduttivo di argomentazioni già correttamente respinte in precedenza. La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di reato continuato.
I criteri per il reato continuato e la loro applicazione
La Corte ha richiamato l’autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 28659 del 2017), che ha fissato i paletti per l’accertamento del disegno criminoso unitario. Non è sufficiente la mera presenza di alcuni indicatori, come l’omogeneità delle violazioni o la contiguità temporale. È necessaria una verifica approfondita che dimostri che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Il riconoscimento del reato continuato presuppone, quindi, una volizione unitaria che abbracci tutti gli episodi delittuosi. Se i reati successivi sono frutto di una determinazione estemporanea, occasionale e non pianificata, l’istituto non può trovare applicazione.
Le motivazioni della decisione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto del tutto logica e corretta la motivazione della Corte d’Appello. È stato giudicato “inverosimile” che l’imputato, al momento della sua affiliazione al clan nel 2005, avesse già pianificato di commettere, cinque anni più tardi, un favoreggiamento personale in favore di un altro soggetto latitante. La notevole distanza temporale e la natura stessa del reato di favoreggiamento, spesso legato a circostanze imprevedibili, hanno portato i giudici a escludere che tale condotta potesse far parte del programma criminoso originario legato all’associazione mafiosa e alle estorsioni. Di conseguenza, il reato è stato considerato come il frutto di una decisione autonoma e sopravvenuta, non legata da un’unica programmazione iniziale.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: il reato continuato non è un beneficio concesso automaticamente in presenza di più reati, ma richiede una prova concreta e rigorosa dell’esistenza di un’unica deliberazione criminosa che li avvolga tutti sin dall’inizio. La decisione evidenzia come l’analisi del giudice debba andare oltre la superficie, indagando la reale genesi psicologica delle condotte. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la richiesta di applicazione della continuazione deve essere supportata da elementi fattuali solidi, capaci di dimostrare una pianificazione anticipata e non una semplice successione di decisioni criminali indipendenti.
Quali sono i criteri principali per il riconoscimento del reato continuato?
Per riconoscere il reato continuato è necessaria una verifica approfondita di indicatori concreti come l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e la sistematicità. L’elemento fondamentale, tuttavia, è la prova che i reati successivi al primo fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo crimine.
Perché nel caso specifico è stato escluso il reato continuato?
La Corte ha escluso il reato continuato perché ha ritenuto implausibile che l’imputato, al momento della sua adesione a un’associazione criminale nel 2005, avesse già programmato di commettere un reato di favoreggiamento personale cinque anni dopo. La notevole distanza temporale e la natura del secondo reato hanno fatto concludere che si trattasse di una determinazione estemporanea e non parte del disegno criminoso originale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria ( Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicato quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fosser stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fi valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comu frutto di determinazione estemporanea), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l’unitarietà della programmazi criminosa tra i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 m 2014 (associazione di stampo mafioso e plurime estorsioni consumate e tentate, già avvinte dal vincolo della continuazione tra loro) e il delitto di favoreggiamento personale di cui condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 17 giugno 2011, ed ha osservato come risulti inverosimile che NOME, al momento dell’adesione al RAGIONE_SOCIALE nel 2005, si fosse già rappresentato di favorire cinque anni dopo la latitanza di NOME COGNOME.
Osservato che il motivo proposto è inammissibile in quanto generico, versato in fatto e aspecifico, meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese da giudice di merito, nonché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illog della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 febbraio 2024
Il
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nsigliere estensore D E PC” ITATA