Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 della corte di Appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso;
letti i motivi nuovi e la memoria degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 23/1/2024, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti:
sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 15/3/2021, irrevocabile 1’8/7/2022 alla pena di anni sei di reclusione per il reato di associazione a delinquere per finalizzata alla commissione di delitti tributari mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi dal gennaio 2012 al gennaio 2015 nella provincia di Brescia;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 30/6/2022, irrevocabile il 22/11/2023 per il reato di associazione a delinquere al fine di commettere
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più ipotesi di reato di cui al D.Lgs 74/2000 oltre ai reati di riciclaggio autoriciclaggio commessi a Brescia dal gennaio 2016 al 21 aprile 2019.
Il giudice dell’esecuzione -pure considerata l’omogeneità delle condotte oggetto dei processi- ha escluso l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. ritenendo che le due associazioni fossero distinte in quanto le condotte poste in essere nel secondo periodo facevano parte di un nuovo e distinto sistema. Ciò in quanto le nuove modalità operative erano almeno in parte inedite perché caratterizzate da modalità più articolate e raffinate, rese necessarie dal fatto che le spinte propulsive della prima fase si erano orami esaurite, ed erano finalizzate a trasferire i profitti all’estero, novità questa che sarebbero del tutto incompatibi con l’originario disegno criminoso.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo dei difensori, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione si fonderebbe sul “travisamento dei fatti giudiziariamente accertati” in quanto da questi risultava che il sistema era il medesimo e che la seconda parte, caratterizzata dall’uso del meccanismo dell’ “accollo tributario”, ne era lo sviluppo dinamico determinato dalla volontà di ottenere maggiori profitti, anche sfruttando le innovazioni normative. Prospettiva questa per la quale le differenze nelle compagini associative non avrebbero avuto alcun rilievo poiché erano imposte dalla necessità di avvalersi di ulteriori professionisti.
In data 22 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato
In data 6 maggio 2024 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi nei quali l’AVV_NOTAIO, nel frattempo nominato difensore di fiducia, insiste per l’accoglimento del ricorso.
In data 25 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la memoria con la quale gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ulteriormente illustrati i motivi di ricorso originari e quelli nuovi, insistono per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso, poi approfondito e ulteriormente articolato nei motivi nuovi e nella memoria depositata, la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., anche con riferimento al “travisamento dei fatti accertati”.
La doglianza è infondata.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del rea continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere.
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, COGNOME., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01).
La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la rid distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza,a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata).
La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previ in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la l prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 – 01
La difficoltà di applicazione pratica dell’istituto deriva dalla natura indiziari di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell’ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.
In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all’indicatore logico della ‘non eccessiva distanza temporale’ tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 258543 – 01
Ciò perché l’elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l’obiettivo dell’agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione a crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell’istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell’agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.
Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto
dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha dato adeguato conto di avere valutato tutti gli elementi emersi e la motivazione risulta conforme ai principi indicati.
La Corte di appello, infatti, evidenziato che tra la prima associazione e i fatti oggetto della seconda sentenza esiste una cesura temporale di un anno, ha fatto coerente e specifico riferimento agli elementi emersi nelle due pronunce e ha evidenziato le differenze esistenti nelle modalità operative.
Sotto tale profilo la conclusione circa l’impossibilità di riconoscere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, fondata sul novum rilevato nella realizzazione dei fatti con riferimento alle modalità in buona parte inedite utilizzate per la commissione di reati, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente programmati, non risulta manifestamente . illogica e non è censurabile in questa sede.
Non risultando peraltro dal provvedimento che il giudice dell’esecuzione sia incorso in alcun “travisamento”, atteso che quanto prospettato nell’atto di ricorso non è qualificabile nei termini del travisamento della prova e risulta, piuttosto, teso a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito (da ultimo Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 – 01)
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/5/2024