Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ADJUD( ROMANIA) il 05/09/1991
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, per reati di cui all’art. 624-bis cod. pen. commesso in Pasiano di Pordenone, il 10 giugno 2015, e di furto aggravato commesso in Chiarano, tra il 20 e il 21 luglio 2016.
Ritenuto che i vizi dedotti con il motivo unico proposto (insservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché insufficienza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione), rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità perché versai:e in fatto, nonché riproduttive dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con ineccepibili argomenti giuridici dal Giudice dell’esecuzione.
Rilevato, peraltro, che la censura è’ comunque, inammissibile perché prospetta asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, peraltro eccependo, fin dall’impostazione dell’argomento di censura senza le dovute specificazioni – tutti i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare s quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica).
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultin comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica
degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomati attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità crimino di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli i (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con adeguata analisi (cfr. p.2), estrins attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, valorizzando c tratta di un furto in appartamento, commesso a un anno di distanza, in provin diversa, da quello aggravato, attuato successivamente, in assenza di eleme atti a ritenere che, al momento di quello realizzato per primo, esistes programma iniziale, unitario, che ricollegasse entrambe le condotte.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente