Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 03/09/1953
avverso l’ordinanza del 16/01/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Assise di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza Corte di assise di appello di Napoli del 10 luglio 2023, irrevocabile il 27 ottobre 2023, in relazione a concorso in quattro omicidi aggravati commessi a Napoli e Boscoreale il 7/1/1999, il 4/12/2003, il 1°/8/2005 e il 23/9/2006; b) sentenza Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2010, irrevocabile il 6 settembre 2011 in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso a Napoli nel 2006 con condotta perdurante e per alcuni reati fine; c) sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 21 gennaio 2008, irrevocabile il 29 ottobre 2013, in relazione a dive5e ipotesi di al reato di cui all’art. 9, comma 2, I. 1423 del 1956, commesse il 15/6/2005; 22/6/2005; 7/10/2005; 29/6/2005; 30/6/2006 ; d) sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2009, irrevocabile il 17 aprile 2045. , in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, I. 1423 del 1956, commesso il 18/3/2007: e) sentenza del Tribunale di Roma del 6 aprile 2009, irrevocabile il 17 gennaio 2045, in relazione al reato di resistenza di pubblico ufficiale commesso a Roma il 23 giugno 2006;
Rilevato che con il ricorso, con specifico riferimento al reato associativo e agli omicidi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le condotte si inserivano in un unico contesto ed erano evidente parte di una unica programmazione caratterizzata dalla necessità di perseguire gli scopi dell’associazione;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concretiemerge che i reati, pure inseriti in un unico complessivo contesto delinquenziale, non risulta l’esistenza di una unica e originaria ideazione che, nel caso di specie, dovrebbe risalire al 1999, periodo in cui è stato pianificato e commesso il primo delitto (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01; Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509
ql del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del
03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481 – 01);
pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze
Ritenuto sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e
alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465
del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del
Considerato ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/4/2025